Ordinanza n. 711/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza: - della sentenza emessa dal TAR Sardegna, Sezione II, contraddistinta dal n° 605/2021, resa il 30 giugno 2020, pubblicata e, quindi, comunicata (anche all''Ente Locale soccombente) il 20 agosto 2021, con cui è stato il Comune di Arzachena è stato condannato a prendere in carico le opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione Cala del Faro nei termini specificati in motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza relativa alla presa in carico delle opere di urbanizzazione della lottizzazione Cala del Faro
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che aveva condannato il Comune di Arzachena a porre in essere le iniziative necessarie alla presa in carico delle opere di urbanizzazione della lottizzazione Cala del Faro, il Commissario ad acta nominato dal TAR ha chiesto un'ulteriore proroga del termine assegnato, riferendo che le attività erano in avanzato stato di esecuzione ma che la complessità delle problematiche urbanistiche e tecniche rendeva necessario ulteriore tempo. Sono state indicate, tra le attività ancora da completare, l'approvazione di una proposta deliberativa comunale e lo stanziamento delle risorse finanziarie, la conclusione delle attività esplorative per eventuali accordi con i proprietari delle aree interessate da impianti di pubblico interesse e la definizione del piano degli interventi di sezionamento delle opere, comprese eventuali demolizioni di opere interferenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di proroga del Commissario ad acta, ritenendo documentate le attività già svolte e oggettivamente giustificate le ulteriori operazioni complesse ancora necessarie per dare piena esecuzione al giudicato. Il nuovo termine per l'espletamento dell'incarico è stato fissato al 15 luglio 2026. È stata fissata al 29 luglio 2026 l'udienza camerale per verificare l'attività svolta dal Commissario. Quanto all'integrazione del compenso, il Collegio ha confermato la precedente statuizione, riservando la possibilità di riconoscerla, su richiesta motivata e a carico del Comune, al termine dell'incarico, in relazione alla complessità documentata dell'attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando le attività già svolte risultino documentate e le operazioni ancora necessarie siano oggettivamente complesse e adeguatamente motivate.
- La richiesta di integrazione del compenso del Commissario ad acta può essere riservata alla conclusione dell'incarico, subordinandone l'eventuale riconoscimento a una richiesta motivata e alla documentazione della complessità dell'attività svolta, con imputazione del relativo onere all'amministrazione obbligata.
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