Cassazione Penale, Sentenza n. 37463/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva accolto la domanda di riparazione dell'errore giudiziario proposta da Di Cosola e lo aveva condannato al pagamento di euro 75.000, lamentando: 1) la domanda non sarebbe sorretta da valida procura speciale ai sensi degli artt. 645 e 122 cod. proc. pen., poiché la procura non determinava l'oggetto e i fatti a cui si riferiva; 2) la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la condotta ostativa ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen., non valutando se l'omessa conoscenza di prove decisive fosse imputabile all'istante (anche per omissione di escussione di testi); 3) vizio nella motivazione sul quantum liquidato, non avendo considerato la rilevanza della condotta processuale e della colpa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.; 4) errata valutazione della causalità tra la condanna e le conseguenze lavorative (sospensione, licenziamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la procura speciale allegata alla domanda era priva della determinazione dell'oggetto e dei fatti cui si riferiva (mancava riferimento univoco alla vicenda processuale), in violazione dell'art. 122 cod. proc. pen. Pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, assorbendo gli altri motivi, e ha condannato Saverio Di Cosola alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione (euro 1.000).
Norme richiamate
l'istanza per la riparazione dell'errore giudiziario deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale
La domanda di riparazione è atto personale che può essere proposto dalla parte o da un procuratore speciale; non è sufficiente la mera procura ad litem del difensore per garantire l'autenticità e la volontà dell'interessato
"la determina zione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce"
La procura speciale, a pena di inammissibilità, deve essere per atto pubblico o scrittura privata autenticata e contenere la determinazione dell'oggetto e dei fatti; può tollerare imprecisioni formali purché la volontà della parte sia ricostruibile in modo univoco, ma non può essere generica
Prevede che la condotta gravemente colposa dell'istante possa concorrere a dar causa alla sua restrizione e, quindi, essere ostativa alla riparazione; la Corte di merito aveva ritenuto sussistente tale condotta, ma la Cassazione ha annullato per vizio formale preliminare senza entrare nel merito
Disciplina le ipotesi di esclusione della riparazione per fatti imputabili all'istante (condotta ostativa); il Ministero sosteneva che la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato l'imputabilità dell'omessa conoscenza di prove, ma la questione è rimasta assorbita dall'annullamento per invalidità della procura
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per formulare i motivi di cassazione; disciplina il procedimento di impugnazione in cassazione
Massime di principio
- La domanda di riparazione per errore giudiziario è atto personale: va proposta personalmente o tramite procuratore speciale valido ai sensi dell'art. 122; una procura generica o una semplice procura ad litem non sono sufficienti
- La procura speciale deve indicare in modo univoco l'oggetto e i fatti cui si riferisce (es. riferimento al numero di procedimento o alla specifica vicenda); mancanza di tali elementi può determinare l'inammissibilità della domanda e l'annullamento dell'atto favorevole senza valutazione del merito
- Anche se il giudice di merito valuta questioni sostanziali (es. condotta colposa dell'istante ex art. 314 o condotta ostativa ex art. 643), tali valutazioni possono diventare ininfluenti se sussiste un vizio formale preliminare grave nella legittimazione a proporre la domanda
- Chi contesta una richiesta di riparazione dovrebbe esaminare preliminarmente la validità formale della procura speciale per ottenere, se presente il vizio, l'annullamento procedurale della domanda prima di contestarne il merito
- Nelle controversie sulla quantificazione dell'indennizzo è necessario dimostrare il nesso di causalità tra la condanna (o restrizione) e le conseguenze dannose; atti disciplinari o decisioni autonome del datore di lavoro che legittimano sanzioni possono interrompere la catena causale
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