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Sentenza

Sentenza n. 794/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro (verbale n. 122 del 25.4.2026) avente ad oggetto: Esame delle liste dei candidati per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali del Comune di Quindici (AV) del 24 e 25 maggio 2026. Ricusazione della lista denominata “-OMISSIS-”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\4\2026: della delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro (verbale n. 122 del 25.4.2026) avente ad oggetto: Esame delle liste dei candidati per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali del Comune di Quindici (AV) del 24 e 25 maggio 2026. Ricusazione della lista denominata “-OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202600802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro che ha ricusato la lista per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Quindici, in ragione dell’incandidabilità del candidato Sindaco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la ricusazione della lista, deducendo violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018, nonché motivazione perplessa e illogica, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento e carenza di accertamento. Ha sostenuto che la disciplina sull’incandidabilità sarebbe stata interpretata estensivamente, fino a ricomprendere i primi due turni di ciascuna tipologia elettorale; che il richiamo al rischio di ingerenza e condizionamento criminale si fonderebbe su elementi presuntivi privi di concretezza e univocità; e che la Commissione avrebbe applicato un trattamento diverso rispetto a quello riservato a un candidato Sindaco contrapposto, in relazione a beni confiscati ubicati nel Comune. Con motivi aggiunti ha dedotto anche la violazione degli artt. 3 e 113 Cost., chiedendo in subordine la rimessione della questione alla Corte costituzionale. La Prefettura ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura, rilevando che l’art. 129, comma 3, c.p.a. include espressamente l’Ufficio Territoriale del Governo tra i soggetti resistenti nel rito elettorale preparatorio. Nel merito ha ritenuto legittima la ricusazione, poiché l’incandidabilità del candidato Sindaco era stata dichiarata in via definitiva, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del Consiglio comunale disposto nel 2024. L’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, nella formulazione modificata nel 2018, si applica alle elezioni nazionali, europee, regionali e locali e prevede l’incandidabilità per i due turni elettorali successivi allo scioglimento. Secondo il Collegio, la novella ha ampliato sia l’ambito oggettivo sia la durata della misura, senza alterarne la ratio preventiva e afflittiva. Le contestazioni relative alle ragioni dello scioglimento e alla precedente dichiarazione di incandidabilità sono state dichiarate inammissibili, perché riguardavano vicende già definite con provvedimento giudiziario passato in giudicato. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, non essendo stata provata l’identità assoluta delle situazioni poste a confronto, richiesta per configurare tale vizio. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la misura costituisce un rimedio temporaneo ed estremo, non irragionevole, volto a prevenire il ripetersi di fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafioso e a tutelare sicurezza pubblica, trasparenza, buon andamento e fiducia nelle istituzioni. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti; le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 3, c.p.a.

    Nel rito elettorale preparatorio sono legittimati passivamente anche gli Uffici Territoriali del Governo.

  • art. 129, comma 6, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella speciale udienza elettorale.

  • art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000

    fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo

    La disposizione preclude temporaneamente la candidatura degli amministratori responsabili dello scioglimento per infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, per i due turni elettorali successivi allo scioglimento, anche nelle competizioni nazionali, europee, regionali e locali.

  • art. 28, comma 1-bis, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113

    Ha ampliato il perimetro applicativo dell’incandidabilità prevista dall’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 e ne ha esteso la durata da un turno a due turni elettorali.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, ma il provvedimento è stato ritenuto immune dai vizi dedotti.

  • artt. 3 e 113 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • L’incandidabilità prevista dall’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, nella versione modificata nel 2018, opera per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale e riguarda le competizioni elettorali espressamente comprese nella disposizione, comprese quelle nazionali, europee, regionali e locali.
  • L’incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno determinato lo scioglimento per infiltrazioni o condizionamenti mafiosi costituisce una misura temporanea con funzione sia afflittiva sia preventiva, diretta a impedire il riprodursi delle situazioni che hanno giustificato lo scioglimento e a tutelare beni fondamentali quali sicurezza pubblica, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione.
  • Nel giudizio elettorale preparatorio, le contestazioni relative alle ragioni dello scioglimento o alla dichiarazione di incandidabilità non possono essere riesaminate quando tali vicende siano già state definite con provvedimento giudiziario definitivo.
  • La disparità di trattamento può essere riconosciuta soltanto quando il ricorrente dimostri rigorosamente l’identità assoluta delle situazioni poste a confronto; il mero richiamo a una diversa valutazione di candidati o vicende non dimostra il vizio.
  • La misura di incandidabilità prevista dall’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 non è manifestamente irragionevole, poiché costituisce un rimedio temporaneo ed estremo, ritenuto dal legislatore necessario per prevenire il ripetersi di fenomeni di infiltrazione o condizionamento criminale nelle amministrazioni locali.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioInterdittiva e informazione antimafiaRito elettorale
RamiElezioniAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardivitàQuestione di legittimità costituzionale

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