Corte di giustizia, Sentenza C-427/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2023. — Procedimento penale a carico di BG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad. — Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 42 – Definizioni – Nozioni di “ente creditizio” e di “autorizzazione” – Concessione di prestiti senza autorizzazione. — Causa C-427/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione bulgara, ha chiarito il significato di "ente creditizio" ai fini del regolamento n. 575/2013. Ha escluso che la concessione di crediti debba avvenire soltanto con fondi raccolti dal pubblico, precisando però che l’attività bancaria presuppone cumulativamente raccolta di depositi e concessione di crediti per proprio conto. La seconda questione sull’"autorizzazione" è stata ritenuta non decisiva per il procedimento principale.
Interpretazione della nozione di "ente creditizio" nel regolamento n. 575/2013: i prestiti possono essere concessi anche con fondi diversi dai depositi raccolti dal pubblico e se il regime di registrazione equivalga ad "autorizzazione".
La questione giuridica
1) Se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 575/2013, un ente creditizio debba concedere crediti esclusivamente con fondi derivanti dalla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, oppure possa utilizzare anche fondi provenienti da altre fonti. 2) Se la nozione di "autorizzazione" di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 42, comprenda anche un regime nazionale di registrazione per le attività di credito.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013, come modificato dal regolamento 2019/2033, va interpretato nel senso che rientra nella nozione di "ente creditizio" solo l’impresa che, cumulativamente, raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto; tali depositi sono destinati alla concessione di crediti, ma non è escluso che l’impresa conceda prestiti anche con fondi provenienti da altre fonti. La Corte ha inoltre ritenuto assorbita la seconda questione, poiché la nozione di autorizzazione rilevante per il procedimento principale non richiede di includere il regime di registrazione nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento (UE) 2019/2033
- Direttiva 2013/36/UE
- Direttiva 2014/65/UE
- Articolo 252, paragrafo 1, del codice penale bulgaro
Interpretazione della nozione di "ente creditizio" e del concetto di "autorizzazione" nel regolamento n. 575/2013
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) in un procedimento penale a carico di BG, condannato per aver concesso prestiti a interessi senza l’autorizzazione richiesta dal diritto bulgaro. La Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 42, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel contesto del quadro prudenziale bancario dell’Unione e del collegamento con la direttiva 2013/36/UE.
Fatti e procedimento principale
BG, cittadino bulgaro e consigliere comunale nel periodo rilevante, aveva concesso tra aprile 2016 e settembre 2017 prestiti a interessi a due persone fisiche in contanti. Condannato in primo grado e in appello per esercizio di attività bancaria senza autorizzazione ai sensi dell’articolo 252, paragrafo 1, del codice penale bulgaro, ha proposto ricorso per cassazione.
Il giudice del rinvio ha spiegato che, secondo il diritto nazionale, l’articolo penale si applica alle attività bancarie soggette a licenza, mentre la concessione di crediti con fondi non provenienti da depositi del pubblico è trattata come attività finanziaria soggetta a registrazione, non penalmente rilevante se esercitata senza registrazione. Da qui il dubbio sulla portata delle definizioni UE rilevanti.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama innanzitutto il regolamento n. 575/2013, in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, nella formulazione originaria e in quella modificata dal regolamento 2019/2033;
- l’articolo 4, paragrafo 1, punto 42, sulla nozione di "autorizzazione".
Sono inoltre richiamati la direttiva 2013/36/UE, in particolare gli articoli 8 e 9 e l’articolo 34 con l’allegato I, nonché la direttiva 2014/65/UE per il rinvio contenuto nella definizione modificata di ente creditizio. La Corte considera anche il regolamento 2019/2033, che ha modificato il titolo e la definizione di ente creditizio nel regolamento n. 575/2013.
Competenza della Corte
Pur osservando che i fatti non rientrano direttamente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 575/2013, la Corte riafferma che è competente quando il diritto nazionale rende applicabili in modo diretto e incondizionato disposizioni o nozioni del diritto dell’Unione, al fine di garantire un’interpretazione uniforme. Dalla decisione di rinvio emergeva che il giudice nazionale doveva basarsi sulle definizioni del regolamento per decidere sulla qualificazione penale dei fatti, sicché sussisteva un interesse certo dell’Unione.
Ragionamento sulla prima questione
La Corte prende atto che la definizione di "ente creditizio" è stata modificata dal regolamento 2019/2033. Tuttavia, poiché i fatti sono antecedenti e potrebbe rilevare il principio della lex mitior, la Corte tiene conto anche della versione modificata.
Sotto il profilo testuale, la disposizione richiede due elementi cumulativi collegati dalla congiunzione "e":
- raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico;
- concedere crediti per proprio conto.
La Corte ricava quindi che non basta la sola attività di concessione di crediti con fondi di altra provenienza: un’impresa rientra nella nozione di ente creditizio solo se svolge entrambe le attività. Al tempo stesso, il fatto che i crediti siano concessi anche con fondi diversi dai depositi del pubblico non esclude la qualificazione, purché l’impresa raccolga effettivamente depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e li destini alla concessione di crediti.
La soluzione è confermata dal contesto e dalla finalità della norma: la definizione è funzionale e deriva storicamente dalla disciplina bancaria europea, centrata sul ruolo delle banche di collegamento tra risparmio e investimento. La Corte osserva anche che il riferimento, nella direttiva 2013/36, al divieto per i non enti creditizi di raccogliere depositi e alla separata elencazione delle attività nell’allegato I non modifica tale interpretazione.
Ragionamento sulla seconda questione
Quanto alla nozione di "autorizzazione" di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 42, la Corte rileva che il regolamento n. 575/2013 va letto insieme alla direttiva 2013/36, la quale disciplina l’autorizzazione per gli enti creditizi all’articolo 8, mentre per gli enti finanziari prevede un diverso assetto, essenzialmente rimesso al diritto nazionale e collegato alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.
Poiché, secondo il giudice del rinvio, il procedimento principale dipende dalla qualificazione penale di attività soggette a licenza, e non di attività meramente soggette a registrazione come ente finanziario, la Corte conclude che non occorre rispondere alla seconda questione.
Dispositivo e portata pratica
La Corte dichiara che l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013, come modificato dal regolamento 2019/2033, deve essere interpretato nel senso che un’impresa è un "ente creditizio" solo se raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto, senza che sia escluso l’uso di ulteriori fonti di finanziamento per i prestiti concessi. Per gli operatori, la pronuncia chiarisce che la nozione UE di banca non coincide con la mera attività di prestito, ma richiede la raccolta di fondi rimborsabili dal pubblico.
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