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direttiva

Direttiva 2002/50

Direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/50/CE della Commissione introduce un adeguamento tecnico della direttiva 1999/36/CE sulle attrezzature a pressione trasportabili. La modifica è limitata alla disciplina dei moduli di certificazione per la valutazione della conformità, al fine di rendere più coerenti tra loro le procedure già modificate dalla direttiva 2001/2/CE. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 1° gennaio 2003.

Adeguamento tecnico della direttiva 1999/36/CE sulle attrezzature a pressione trasportabili, con modifica puntuale dei moduli di certificazione per la valutazione della conformità.

Ambito di applicazione

Si applica alle attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dalla direttiva 1999/36/CE, in particolare ai recipienti e alle cisterne di nuova fabbricazione oggetto di valutazione della conformità tramite il modulo D dell’allegato IV, parte I. L’intervento riguarda gli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e applicazione entro il termine fissato; la direttiva è inoltre rilevante ai fini del SEE. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito.

Adeguamento tecnico della direttiva 1999/36/CE sulle attrezzature a pressione trasportabili

La direttiva 2002/50/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 1999/36/CE, che disciplina le attrezzature a pressione trasportabili. Il provvedimento ha natura di adeguamento al progresso tecnico e mira a rendere più coerenti le procedure di certificazione della conformità, alla luce delle modifiche già introdotte dalla direttiva 2001/2/CE.

Finalità e contesto normativo

Il preambolo chiarisce che la modifica riguarda la combinazione dei moduli da seguire per la valutazione della conformità dei recipienti e delle cisterne di nuova fabbricazione. La Commissione rileva che i moduli devono essere adattati per assicurarne una migliore coerenza reciproca e, di conseguenza, modifica l’allegato IV della direttiva 1999/36/CE.

Ambito di applicazione

L’intervento normativo incide esclusivamente sull’allegato IV, parte I, modulo D, della direttiva 1999/36/CE. La modifica riguarda i riferimenti documentali impiegati nella procedura di certificazione per la valutazione della conformità, con particolare riferimento ai recipienti e alle cisterne di nuova fabbricazione. Non vengono introdotte nel testo nuove categorie di soggetti né deroghe espresse.

Contenuto della modifica tecnica

L’articolo 1 sostituisce, in tre punti del modulo D, la formula "un attestato di esame 'CE del tipo'" con la formula più ampia "un attestato di esame 'CE del tipo' o un attestato di esame 'CE del progetto'". In termini pratici, la modifica amplia i titoli documentali che possono essere utilizzati nel quadro della valutazione della conformità, incidendo quindi sulla struttura delle procedure di certificazione previste dal sistema della direttiva 1999/36/CE.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta del classico obbligo di recepimento proprio delle direttive UE, che vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi.

Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento. Gli atti nazionali adottati devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del richiamo sono rimesse alla disciplina nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, avvenuta il 7 giugno 2002. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Rilievo operativo per i professionisti

Per gli operatori che assistono imprese del settore, la direttiva ha un impatto circoscritto ma rilevante sulle verifiche documentali nei procedimenti di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili. In particolare, la possibilità di fare riferimento anche all’attestato di esame "CE del progetto" amplia il perimetro dei documenti utilizzabili nelle procedure di certificazione previste dal modulo D, con conseguente necessità di adeguamento delle prassi applicative nazionali e degli organismi coinvolti nella valutazione della conformità.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 1999/36/CE

L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato IV, parte I, modulo D, punto 1, prima frase, punto 3.1, secondo paragrafo, terzo trattino, e punto 3.2, primo paragrafo, le parole "un attestato di esame 'CE del tipo'" con "un attestato di esame 'CE del tipo' o un attestato di esame 'CE del progetto'". La modifica amplia quindi i documenti accettati nel circuito di certificazione per la valutazione della conformità.

Termine di recepimento e obblighi di informazione

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1° gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali adottati devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (pubblicata il 7 giugno 2002).

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza dei prodottiindustrianormazione tecnica

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