Sentenza del 12/10/2020 n. 2946 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu - Omessa o infedele dichiarazione per più periodi d'imposta - Sanzioni - Determinazione - Continuazione - Art. 12, co. 5, d. lgs. n. 472/97 - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto applicabile l'istituto della continuazione ex art. 12, co. 5, d.lgs. n. 472/97 alle sanzioni per omissione o infedele dichiarazione della TARSU in più periodi d'imposta; conseguenza pratica: le violazioni vanno valutate come continuazione e non come somma di sanzioni autonome, con conseguente determinazione delle sanzioni secondo i criteri della continuazione (si rimanda alla giurisprudenza citata per i dettagli applicativi)
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestate sanzioni per omessa o infedele dichiarazione in materia di imposta sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU) riferite a più distinti periodi d'imposta; questione giuridica se le violazioni debbano essere considerate come plurime autonome oppure come fattispecie in continuità ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
Norme richiamate
d.lgs. 472/1997, art. 12, co. 5
l'art. 12, co. 5 si applica per aggregare violazioni di pari natura compiute in momenti diversi, consentendo di trattare le violazioni come continuazione; la Corte ha ritenuto che questo istituto sia pertinente anche per le omissioni o le infedeli dichiarazioni relative alla TARSU su più periodi d'imposta
Cass. 26434/2017
conferma la tesi dell'applicabilità della continuazione alle violazioni tributarie relative alla tassa sui rifiuti distribuite su più periodi
Cass. 18230/2016
ulteriore precedente che sostiene l'applicazione dell'istituto della continuazione nei casi analoghi di omissioni dichiarative in materia di tributi locali
Cass. 26077/2015
giurisprudenza di riferimento che ha contribuito a definire i limiti e i criteri di applicazione della continuazione in materia tributaria
Cass. 13869/2010
precedente che ha affrontato la nozione di continuità nelle violazioni fiscali e costituisce base argomentativa per l'applicazione dell'art. 12, co. 5
Massime di principio
- Quando la stessa condotta omissiva o infedele si ripete in più periodi d'imposta e gli elementi fattuali e il modus operandi sono sostanzialmente identici, si configura la continuazione ex art. 12, co. 5 d.lgs. 472/97 e le sanzioni devono essere determinate come fatto unico continuato, non cumulate separatamente
- La qualificazione come continuazione è favorevole al contribuente rispetto alla somma automatica delle sanzioni per ciascun periodo, perciò il contribuente deve far valere tale prospettiva in sede di difesa o ricorso
- L'amministrazione può opporsi alla qualificazione in continuazione se dimostra che le violazioni riguardano fatti o elementi normativi sostanzialmente diversi, ovvero che vi è interruzione oggettiva della condotta
- Per valutare la continuità occorre accertare identità di luogo, strumenti o modalità della violazione, medesimo oggetto giuridico leso e assenza di eventi interruttivi che modifichino la natura dell'illecito
- In pratica, in casi analoghi è consigliabile produrre documentazione che evidenzi la ripetitività e l'omogeneità della condotta (per il contribuente) o, per l'ente impositore, elementi che attestino la non riconducibilità delle violazioni a un'unica condotta continuata
- Verificare la giurisprudenza più recente sul punto (come le pronunce indicate) prima di formulare la strategia processuale, poiché l'applicabilità della continuazione può dipendere da specificità fattuali
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