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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza n. 22PN002381 presentata il 14.8.2020, volta ad ottenere la conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 103 comma 2 DL 34/2020, e per la conseguente condanna a provvedere alla conclusione del procedimento mediante emissione di un provvedimento favorevole.

Giustizia amministrativa202500487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull'istanza di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza presentata il 14 agosto 2020 per la conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.l. 34/2020, nonché la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento favorevole. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che il Ministero dell'Interno non avesse concluso il procedimento entro il termine previsto. L'Amministrazione ha eccepito che il procedimento era rimasto sospeso su richiesta dello stesso interessato, in attesa dell'acquisizione della documentazione necessaria, e che il termine per la conclusione presupponeva la completezza dell'istruttoria. Nel corso del giudizio la Questura ha adottato, il 28 ottobre 2025, un provvedimento espresso di rigetto dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'adozione del provvedimento espresso di diniego ha infatti fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'Amministrazione di concludere il procedimento sul silenzio. Il Tribunale non ha quindi deciso nel merito la dedotta violazione dei termini procedimentali né la legittimità del diniego sopravvenuto. Le spese sono state integralmente compensate, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione della condotta procedimentale del ricorrente: dopo la comunicazione di avvio del procedimento di rigetto per carenza documentale, egli aveva chiesto la sospensione per acquisire la documentazione, senza poi sanare la carenza; inoltre, il ricorso contro il silenzio era stato notificato il 7 ottobre 2025, mentre il diniego era stato adottato il 28 ottobre 2025, a seguito di una richiesta di rilascio presentata meno di tre mesi prima.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento di rilascio o conversione del titolo di soggiorno entro i termini previsti.

  • art. 103, comma 2, d.l. 34/2020

    Costituisce il riferimento normativo dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, l'adozione in corso di causa di un provvedimento espresso che conclude il procedimento fa venir meno l'interesse alla pronuncia richiesta ai sensi dell'art. 117 c.p.a. e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento non comporta, nel giudizio avverso il silenzio, la decisione nel merito della legittimità del provvedimento espresso, che deve essere eventualmente contestato con autonoma impugnazione.
  • La valutazione sulle spese del giudizio può tenere conto della condotta procedimentale del ricorrente, inclusa la richiesta di sospensione del procedimento per acquisire documenti e la mancata successiva integrazione documentale; tali circostanze possono giustificare la compensazione integrale delle spese anche quando il provvedimento conclusivo sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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