Messaggio numero 3881 del 16-02-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando si forma l’avviso di addebito all’esito di un verbale ispettivo: decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica, in assenza di pagamento o di ricorso amministrativo. Distinguendo le diverse ipotesi di pagamento del debito, indica gli effetti sulla misura delle sanzioni, le somme aggiuntive e l’aggio dovuto all’Agente della Riscossione.
Formazione dell’avviso di addebito dopo accertamento ispettivo
Formazione dell’avviso di addebito all’esito di accertamento ispettivo
Il documento integra le indicazioni già contenute in una precedente circolare in materia di avviso di addebito, chiarendo il coordinamento con la Legge 4 novembre 2010, n. 183, cd. "collegato lavoro". Viene ribadito che l’avviso di addebito si forma decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, con precisazioni sui casi in cui tale termine opera e sulle conseguenze del mancato pagamento o della mancata impugnazione.
Coordinamento con la normativa sopravvenuta
Il termine di 90 giorni per la formazione dell’avviso di addebito ricorre:
- quando non sia stata ottemperata la diffida di regolarizzazione mediante pagamento del debito contestato, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, come modificato dall’art. 33 della Legge n. 183/2010;
- quando non sia stato proposto ricorso amministrativo nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell’obbligo contributivo.
Ipotesi successive al verbale ispettivo
Il documento schematizza le conseguenze in base al momento in cui interviene il pagamento del debito contestato dopo la notifica del verbale ispettivo.
Pagamento entro 30 giorni dalla notifica
Se il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente a oggetto illeciti diffidabili:
- è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge;
- il pagamento delle sanzioni entro il termine estingue il procedimento sanzionatorio;
- se ricorrono anche le ulteriori condizioni previste per la regolarizzazione, il pagamento consente di versare nella misura minima prevista dalla legge anche la maxisanzione contro il lavoro sommerso, disciplinata dall’art. 4, comma 1, lettera a), del collegato lavoro 2010.
Pagamento dal 31° giorno
Se il pagamento del debito contestato avviene dal 31° giorno successivo alla notifica del verbale ispettivo:
- non è più possibile fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima;
- il trasgressore, o l’obbligato in solido, può però regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981;
- restano dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato nel verbale ispettivo.
Mancato pagamento entro 90 giorni
Trascorsi 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza pagamento, oppure senza ricorso amministrativo proposto nei termini, si procede alla formazione dell’avviso di addebito. I crediti vengono affidati all’Agente della Riscossione per il recupero, con maggiorazione di:
- aggio;
- ulteriori somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Riscossione e aggio
Con riferimento al compenso per l’attività di riscossione, il documento indica che l’aggio a carico del debitore è pari:
- al 4,65% dell’importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, se il pagamento è effettuato al competente Agente della Riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito;
- al 9% se il pagamento avviene oltre tale termine.
In mancanza di pagamento, l’Agente della Riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste per la riscossione a mezzo ruolo.
Rinvio ad ulteriori disposizioni
Per gli ulteriori profili disciplinati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, come novellato dall’art. 33 della Legge n. 183/2010, il documento rinvia a una circolare in corso di pubblicazione.
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