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Messaggio

Messaggio numero 3605 del 11-02-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce il trattamento delle sanzioni civili per omesso versamento dei contributi dovuti dai familiari coadiutori del farmacista iscritti alla Gestione commercianti. Conferma l’obbligo contributivo, delimita l’ambito temporale della riduzione delle sanzioni ai debiti sorti prima del 28 marzo 2008, indica i requisiti per ottenere la riduzione al tasso legale e fissa il termine del 31 marzo 2011 per presentare l’istanza.

chiarimenti sulla riduzione delle sanzioni civili per omesso versamento contributi alla Gestione commercianti dei coadiutori del farmacista

Riduzione delle sanzioni civili per i coadiutori del farmacista

Il documento fornisce indicazioni uniformi sul trattamento dei casi di mancato versamento dei contributi dovuti alla Gestione esercenti attività commerciali da parte dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all’albo professionale, che collaborano con abitualità e prevalenza nell’impresa familiare e operano in farmacie che vendono anche prodotti non medicinali. L’obiettivo è definire in modo omogeneo il regime delle sanzioni civili nei contenziosi ancora pendenti.

Inquadramento dell’obbligo contributivo

Viene richiamata la posizione già espressa dall’Istituto con la circolare n. 163 del 1984, che aveva ritenuto tali soggetti iscrivibili alla Gestione commercianti. Tale orientamento è stato ribadito con la circolare n. 70 del 2004, a condizione che non sussista un rapporto di lavoro subordinato.

Successivamente, l’orientamento è stato confermato anche in sede giurisprudenziale, dapprima in merito e poi dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 11466/2010, che ha accolto le ragioni a sostegno dell’obbligo contributivo alla gestione commercianti.

Evoluzione del contenzioso e criteri applicativi

La circolare n. 70 del 2004 aveva già previsto, in ragione delle contrastanti direttive nel tempo, della peculiarità della fattispecie e del comportamento non uniforme delle strutture territoriali, la possibilità di ridurre le sanzioni ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000.

Il documento segnala però che sul territorio nazionale si sono registrati comportamenti non uniformi, tali da rendere necessario un richiamo generale al criterio di calcolo più favorevole delle sanzioni indicato nella circolare n. 70/2004, limitatamente alla definizione del contenzioso ancora pendente.

Limite temporale per la riduzione delle sanzioni

Secondo l’indicazione fornita, l’incertezza interpretativa può ritenersi presente fino alla pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 marzo 2008. Da tale data in poi, la giurisprudenza di merito avrebbe assunto un orientamento univoco su tutto il territorio nazionale.

Ne consegue che:

  • sono accolte le istanze di riduzione delle sanzioni per debiti insorti in data antecedente al 28 marzo 2008;
  • per i debiti insorti successivamente a tale data, le sanzioni civili sono calcolate secondo il regime ordinario di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La nota precisa inoltre che saranno oggetto di riduzione le sanzioni relative a contributi con competenza riferita a periodi fino al 31 dicembre 2007.

Condizioni per l’accoglimento dell’istanza

La riduzione delle sanzioni civili è ammessa, per i contenziosi non ancora definiti, soltanto se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • presentazione di un’apposita istanza motivata per ottenere la riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali, con riconoscimento del debito contributivo esistente sia in sede amministrativa sia giudiziaria;
  • versamento della contribuzione dovuta in unica soluzione oppure avvio di una formale rateazione;
  • assenza, in capo al richiedente, di altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie trattata.

Termine per la presentazione dell’istanza

L’istanza di riduzione delle sanzioni, con riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.

Compiti delle sedi

Le sedi territoriali sono tenute a valutare le istanze di regolarizzazione con riduzione delle somme aggiuntive applicando i criteri richiamati nel documento, così da garantire uniformità di trattamento e consentire la definizione del solo contenzioso ancora pendente.

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