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Messaggio

Messaggio numero 3441 del 10-02-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione aggiorna le istruzioni INPS in materia di invalidità civile, consentendo al cittadino di esibire alla visita presso la Commissione medica ASL anche copie stampate dalla procedura INVCIV2010 della domanda e del certificato medico, prive di firma autografa. Il chiarimento si fonda sulle norme in tema di documenti informatici e riproduzioni probatorie, e invita le strutture periferiche a diffondere la disposizione.

Dematerializzazione documenti e validità di copia domanda e certificato medico INVCIV2010

Validità delle copie cartacee dei documenti informatici per l’invalidità civile

La comunicazione interviene per adeguare le istruzioni operative INPS in materia di invalidità civile al processo di dematerializzazione dei documenti nella Pubblica Amministrazione. In particolare, viene chiarito che, all’atto della visita presso la Commissione medica ASL, il cittadino può presentare anche la copia della domanda e del certificato medico collegato, stampati dalla procedura INVCIV2010, ancorché privi delle sottoscrizioni autografe del richiedente e del medico certificatore.

Richiamo alle istruzioni precedenti e necessità di integrazione

Viene richiamata la circolare INPS n. 131 del 2009, punto 3.1, che prevedeva la stampa e il rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, da esibire alla visita. Alla luce del nuovo quadro normativo sulla dematerializzazione, tale previsione viene integrata, consentendo l’utilizzo delle copie stampate dalla procedura informatica anche senza firma autografa.

Fondamento normativo della dematerializzazione

La nota richiama alcune disposizioni legislative già emanate in materia di documenti informatici nelle Pubbliche Amministrazioni:

  • l’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 1993, che prevede l’indicazione della fonte e del responsabile per l’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione di dati e documenti tramite sistemi informatici o telematici;
  • la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, quando la firma sia richiesta per la validità dell’atto prodotto dal sistema automatizzato;
  • l’art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, che ha modificato l’art. 2712 del codice civile, equiparando ai fini probatori le riproduzioni informatiche di fatti e cose ad altre riproduzioni, tra cui quelle fotografiche o cinematografiche.

Rilevanza probatoria del documento informatico

La comunicazione evidenzia inoltre che la Corte di Cassazione ha ritenuto, con orientamento costante, che nel documento informatico non sottoscritto ma di provenienza certa, come nel caso della procedura INPS in cui il certificato medico è abbinato al sanitario che lo ha prodotto, le riproduzioni informatiche dei fatti e delle dichiarazioni costituiscono piena prova dei medesimi.

Disposizione operativa per gli uffici territoriali

Le Direzioni regionali, provinciali e delle agenzie sono invitate a divulgare la nuova disposizione presso le Commissioni mediche operanti presso le ASL, affinché venga applicata uniformemente nella fase di visita e di controllo documentale.

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