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Sentenza

Sentenza n. 3412/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, 1) dell’ordinanza n. 4/25 del settore lavori pubblici, di sospensione lavori CILA, prot. N. 11175 del 21/11/2024, notificata il 19.10.2025 (Doc. n. 1), con la quale il Comune di Bolsena, ha ordinato al Sig. Peroni Marco, l’immediata sospensione dei lavori riferiti al cantiere, sito in località Monte Segnale, distinto al catasto terreni al foglio 23, particella 352 – 355, di proprietà del ricorrente, vietando, allo stesso, ogni intervento anche “quello rientrante nelle opere di manutenzione ordinaria”; 2) di tutti gli atti prodromici, connessi, collegati e dipendenti a quello anzidetto.

Giustizia amministrativa202515774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori, recante anche comunicazione di avvio del procedimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che aveva disposto l’immediata sospensione dei lavori presso un cantiere sito in area di sua proprietà, vietando ogni intervento, compresi quelli di manutenzione ordinaria. Ha dedotto un unico motivo articolato in violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficiente motivazione, illogicità e contrasto tra atti, nonché violazione dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, della l. 241/1990, della l. 47/1985, dell’art. 6-bis d.P.R. 380/2001 e dell’art. 14 l.r. Lazio n. 15/2008. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, rilevando sia la natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva della comunicazione di avvio, sia la sopravvenuta perdita di efficacia dell’ordine di sospensione per il decorso del termine di quarantacinque giorni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento contenuta nell’atto, ha rilevato che essa non ha natura provvedimentale e non è autonomamente impugnabile, poiché non determina in modo inderogabile il contenuto della decisione finale né comporta un arresto procedimentale. Quanto all’ordine di sospensione dei lavori, il giudice ha osservato che, ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, la misura produce effetti fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni. Poiché l’ordine era stato notificato il 19 ottobre 2025 e il ricorso era stato notificato l’11 dicembre 2025, alla data di proposizione dell’impugnazione l’atto aveva già perso efficacia. Non sussisteva quindi un interesse concreto e attuale al suo annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • art. 7 l. 241/1990

    la presente ordinanza di sospensione lavori vale quale avvio del procedimento

    La comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è autonomamente impugnabile quando non determina il contenuto vincolato della decisione finale né comporta un arresto procedimentale.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori

    L’ordine di sospensione dei lavori ha efficacia temporanea e cessa se, entro quarantacinque giorni, non vengono adottati e notificati i provvedimenti definitivi; dopo tale cessazione viene meno l’interesse concreto e attuale alla sua impugnazione.

  • art. 14 l.r. Lazio n. 15/2008

    prevede la sospensione, qualora sia accertata l’esistenza di opere abusive

    È indicato dal provvedimento quale base regionale del potere di disporre l’immediata sospensione dei lavori in presenza di opere abusive.

  • art. 241 c.p.a.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’atto impugnato aveva perso efficacia prima della notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio del procedimento è autonomamente impugnabile solo quando presenti un’autonoma e immediata lesività, determini in modo inderogabile il contenuto della decisione finale oppure comporti un arresto procedimentale; altrimenti l’impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.
  • L’ordine di sospensione dei lavori previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura cautelare e temporanea: la sua efficacia è limitata al periodo necessario all’adozione e notificazione dei provvedimenti definitivi, comunque entro quarantacinque giorni.
  • Quando l’ordine di sospensione dei lavori ha già cessato di produrre effetti prima della proposizione o della notificazione del ricorso, viene meno l’interesse concreto e attuale al suo annullamento e l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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