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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1866/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato conseguente alla condanna irrevocabile del 5/1/2023. Il ricorrente contestava la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio: la notifica era stata effettuata al difensore avv. Giorgio Amato nella sola "qualità di difensore di fiducia" e non ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; a suo avviso la notifica al solo difensore (di fiducia o d'ufficio) non può sostituire la comunicazione diretta all'imputato della vocatio in ius e non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza del processo (il difensore di fiducia non aveva preso parte alle udienze). Denunciava altresì violazioni e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis, 179 e 629-bis c.p.p. e la mancata effettuazione delle ricerche dell'imputato ai sensi dell'art. 484 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi esaminati: essendo pacifica la nomina di un difensore di fiducia e non risultando vicende che avessero interrotto o fatto cessare il rapporto professionale, gravava sul ricorrente l'onere di allegare fatti concreti che gli avessero reso impossibile o estremamente difficoltoso informarsi presso il difensore. La mancata partecipazione è stata valutata come dipendente da condotta a lui ascrivibile (volontaria sottrazione) e non come incolpevole. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la mancata consegna da parte del servizio postale per irreperibilità nel domicilio dichiarato comporta, ai sensi dell'art. 170 c.p.p., la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., rendendo legittima la notifica effettuata al difensore. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha confermato che, dopo la annotazione di mancata consegna per irreperibilità ai sensi dell'art. 170 c.p.p., l'atto può essere consegnato al difensore ex art. 161, comma 4, e tale consegna è legittima; la notifica al difensore di fiducia può produrre efficacia informativa purché sussista un rapporto professionale attivo

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, imputato D., Rv. 282848 - 02

    La mancata consegna dell'atto per irreperibilità attestata dal servizio postale comporta, senza ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore secondo l'art. 161, comma 4; la Corte ha applicato questo principio per ritenere legittima la notifica al difensore

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Sez. U - n. 23948 del 28/11/2019; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020; Sez. U , n. 14573 del 25/11/2021

    Gli 'indici di conoscenza' vanno valutati concretamente e non in forma di presunzioni: per procedere oltre in assenza è necessario accertare che la mancata comparizione derivi da una volontaria sottrazione o da condotte positive che impediscano la partecipazione; non possono essere stabilite regole rigide né presunzioni automatiche

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha affermato che la conoscenza della pendenza di indagini (ad es. mediante avviso ex art. 415-bis) non è automaticamente equipollente alla conoscenza della celebrazione del processo: non basta l'avviso di indagine per ritenere il soggetto consapevole del processo

  • art. 484 cod. proc. pen.

    L'art. 484 disciplina le ricerche dell'imputato; la Corte ha ricordato che quando si dubiti della conoscenza dell'imputato il giudice dovrebbe considerare le ricerche, ma nel caso concreto la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il ricorrente non abbia allegato fatti che giustificassero ricerche o la declaratoria di incolpevolezza

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sulla incolpevolezza; la Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione non fosse incolpevole per mancato aggiornamento del domicilio e omissione di contatti con il difensore, escludendo quindi l'applicazione favorevole al ricorrente

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia instaura un rapporto che impone all'imputato di attivarsi per conoscere le sorti del processo: se non prova fatti concreti che gli abbiano impedito di contattare il difensore, la mancata comparizione può essere considerata volontaria
  • La notifica al difensore a seguito di annotazione di irreperibilità nel domicilio (art. 170 c.p.p.) e la consegna di atti al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. sono, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, strumenti legittimi di notifica; contestarla richiede specifiche allegazioni
  • Per ottenere la rescissione del giudicato o la ricostruzione della incolpevolezza rispetto alla celebrazione del processo in sua assenza è necessario allegare e provare vicende concrete (malattia, impossibilità materiale di comunicare, interruzione del rapporto con il difensore, ecc.) che abbiano effettivamente impedito la conoscenza del processo
  • La semplice conoscenza di indagini (avviso ex art. 415-bis) non equivale necessariamente alla conoscenza della celebrazione del giudizio; occorre valutare gli elementi concreti che dimostrino consapevolezza della vocatio in ius
  • Quando la notifica personale risulta impossibile e procede la consegna al difensore, chi contesta la validità della procedura deve dimostrare novità fattuali o giuridiche rilevanti che incidano sulla regolarità del rapporto difensore-imputato o sulla effettività della comunicazione

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