Cassazione Penale, Sentenza n. 25828/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato sottoposto inizialmente ad arresti domiciliari e, in seguito, a misure interdittive cumulative: divieto di esercitare la professione di ingegnere e divieto di esercitare attività d'impresa o uffici direttivi nel settore dell'edilizia, quest'ultimo già eseguito il 23 ottobre 2024 e poi limitato dal tribunale al solo comparto edilizio. Il tribunale del riesame, con ordinanza del 14 novembre 2024, aveva sostituito gli arresti domiciliari con le misure interdittive per la durata di un anno; successivamente, con ordinanza dell'11 novembre 2025, era stato disposto l'aggravamento con gli arresti domiciliari. Il ricorso per cassazione ha contestato, in sintesi, sei profili: 1) la decorrenza e la durata della misura interdittiva, sostenendo che quella relativa al settore edilizio era già scaduta all'11 novembre 2025 perché il termine annuale doveva decorrere dall'esecuzione del 23 ottobre 2024; 2) l'illegittimità dell'aggravamento ex art. 276 c.p.p. per assenza di una trasgressione certa, attuale e specifica, poiché le attività svolte sarebbero state metalmeccaniche e impiantistiche, non edilizie né professione di ingegnere; 3) il travisamento delle dichiarazioni di terzi, valorizzate come prova di esercizio della professione di ingegnere, e l'omesso confronto con la difesa; 4) l'erronea valorizzazione di fatture per lavori pregressi e di un sopralluogo che descriveva il cantiere in stato di abbandono; 5) l'apparenza della motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla sproporzione degli arresti domiciliari, anche alla luce della riorganizzazione aziendale e della diversa qualificazione giuridica dei fatti; 6) l'omesso esame dettagliato della memoria difensiva e della giurisprudenza richiamata. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il termine annuale di una misura interdittiva decorre dalla sua concreta esecuzione e che, nel caso concreto, la misura di divieto di esercizio della professione di ingegnere non era ancora scaduta all'11 novembre 2025; per contro, la misura interdittiva relativa al settore edilizio risultava già scaduta. Sono stati invece accolti il secondo e il terzo motivo: la motivazione del tribunale non consentiva di stabilire con sufficiente chiarezza se le attività contestate all'indagato richiedessero effettivamente l'esercizio della professione di ingegnere, né era sufficiente il mero richiamo a "professionista" e a "consulenze tecniche e di progettazione"; inoltre, la mera qualificazione dei lavori come edilizi non poteva da sola fondare l'aggravamento, essendo scaduta la misura interdittiva relativa al settore edilizio. L'accoglimento di tali censure ha reso assorbiti gli altri motivi. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio limitato alla verifica se le opere eseguite durante la vigenza del divieto abbiano o meno integrato esercizio della professione di ingegnere.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi secondo e terzo, ritenendo assorbiti gli altri, e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione quale giudice competente ex art. 309, comma 7, c.p.p., per un nuovo giudizio. È stato chiarito che il termine della misura interdittiva decorre dalla sua esecuzione e che, nel caso concreto, il divieto di esercizio della professione di ingegnere era ancora efficace all'11 novembre 2025, mentre l'altra misura interdittiva relativa al settore edilizio era ormai scaduta. Tuttavia, la motivazione del provvedimento cautelare non consentiva di affermare con sufficiente certezza che le attività contestate all'indagato integrassero davvero esercizio abusivo della professione di ingegnere; occorre dunque un nuovo esame della concreta natura delle opere eseguite durante la vigenza della misura interdittiva.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
individua il mezzo di impugnazione cautelare proposto avverso l'ordinanza del GIP.
art. 276 c.p.p.
consente l'aggravamento della misura cautelare solo in presenza di una trasgressione delle prescrizioni cautelari; la Corte valuta la necessità di accertare in concreto l'effettiva violazione della misura interdittiva.
art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato per indicare l'esclusione dell'esigenza cautelare riferita al pericolo di inquinamento o di reiterazione specificamente esaminata dal tribunale del riesame.
art. 309, comma 7, c.p.p.
individua il giudice competente per il rinvio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza cautelare.
artt. 56, 640, secondo comma, c.p.
richiamati dal tribunale del riesame per la riqualificazione di alcuni capi di imputazione come tentata truffa aggravata.
art. 119, comma 13-bis.1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77
norma indicata nell'imputazione cautelare, richiamata come parte del titolo di reato contestato.
art. 8 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74
norma indicata nell'imputazione cautelare, richiamata come parte del titolo di reato contestato.
Massime di principio
- Il termine di efficacia di una misura cautelare interdittiva decorre dalla sua concreta esecuzione, anche se la misura sostituisce o si cumula con altre misure cautelari più gravi già applicate in precedenza.
- Ai fini dell'aggravamento di una misura cautelare per trasgressione delle prescrizioni, non è sufficiente un richiamo generico ad attività professionali o imprenditoriali: occorre verificare in modo chiaro e concreto se le condotte poste in essere rientrino effettivamente nel divieto imposto.
- La qualificazione dei fatti come attività edilizia, da sola, non basta a fondare la violazione di una misura interdittiva se la specifica misura relativa al settore edilizio è già cessata al momento dell'aggravamento.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve confrontarsi con gli elementi difensivi e con la natura concreta delle attività contestate; una motivazione troppo sintetica o generica non consente di affermare la trasgressione della misura interdittiva.
- Quando l'aggravamento si fonda sulla violazione di un divieto professionale, il giudice deve accertare se le opere o le attività svolte richiedessero davvero l'esercizio della professione interdetta, non potendo desumere tale conclusione da espressioni ambigue come "professionista" o "tecnico".
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