Cassazione Penale, Sentenza n. 8607/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/07/2023 con cui la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna del 27/03/2023. L'inammissibilità è stata motivata dalla mancata produzione, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il ricorrente contestava che tale dichiarazione potesse essere considerata valida se resa in corso di procedimento (prima della lettura del dispositivo) e sosteneva che la norma non richiede espressamente che la dichiarazione sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. debba essere resa successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, lettura seguita dai motivi giurisprudenziali (Sez. 5, sent. n. 46831/2023 e Sez. 2, n. 47927/2023) che interpretano la disposizione in combinato con il comma 1-quater al fine di garantire la consapevolezza dell'imputato circa la proposizione dell'impugnazione. Il ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 13, comma 13
Norma richiamata quale fattispecie di reato per cui l'imputato era stato condannato; non oggetto di interpretazione giuridica nel merito del ricorso, ma citata come titolo di condanna.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte interpreta questo comma nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione, deve essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, per assicurare che l'imputato sia consapevole dell'impugnazione proposta per suo conto.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Il comma disciplina il caso dell'imputato assente imponendo che il mandato ad impugnare sia successivo alla sentenza; la Corte lo usa in combinato disposto con il comma 1-ter per motivare l'obbligo di una dichiarazione post-sentenza anche nel caso dell'imputato presente, per garantire unità interpretativa e la certezza della consapevolezza dell'interessato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per proporre impugnazione efficace è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. sia resa dopo la pronuncia del provvedimento che si intende impugnare; altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
- La finalità delle disposizioni sui requisiti dell'impugnazione (comma 1-ter e 1-quater) è assicurare che l'imputato sia effettivamente a conoscenza e consenziente rispetto all'impugnazione proposta a suo nome; pertanto le regole sul momento della dichiarazione vanno interpretate unitariamente.
- Se l'elezione di domicilio è stata effettuata in udienza prima del ritiro per deliberare o prima della lettura del dispositivo, il difensore dovrebbe comunque predisporre una nuova dichiarazione/m- andato successiva alla lettura della sentenza e allegarla all'atto di impugnazione per evitare inammissibilità.
- Prima di depositare un atto di impugnazione verificare sempre il contenuto del verbale di ultima udienza e inserire espressamente nella documentazione l'elezione di domicilio o il mandato posteriore alla sentenza; in caso di imputato assente, attenersi strettamente a quanto previsto dal comma 1-quater.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta non solo l'estinzione del mezzo di impugnazione ma anche l'addebito delle spese processuali e, spesso, il versamento di somme alla Cassa delle ammende: il rischio è concreto e richiede attenzione formale nella fase di predisposizione dell'impugnazione.
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