Ordinanza n. 239/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- (notificato al solo sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-), con il quale è stata disposta la revoca della licenza per fabbricare e tenere in deposito fuochi artificiali di 4° e 5° categoria (rilasciata, con decreto prefettizio -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, al sig. -OMISSIS- in nome e per conto della soc. -OMISSIS-s S.r.l.) e della licenza per vendere in deposito prodotti esplodenti (rilasciata al sig. -OMISSIS- in nome e per conto di -OMISSIS-s s.r.l. con decreto prefettizio -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e da ultimo rinnovata con decreto prefettizio -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-); b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi comprese per quanto possa occorrere: (i) le note del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; (ii) la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Frosinone n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; (iii) la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca delle suddette licenze di cui alla nota prefettizia in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle licenze per fabbricare, detenere in deposito e vendere prodotti esplodenti, nonché gli atti presupposti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Prefetto di Frosinone ha revocato le licenze rilasciate per la fabbricazione, la detenzione in deposito e la vendita di fuochi artificiali e prodotti esplodenti, unitamente alle note dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri e alla comunicazione di avvio del procedimento. L’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le censure non consentono una definizione sulla base della cognizione sommaria cautelare e richiedono un approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto che i motivi di ricorso richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, senza quindi formulare una valutazione definitiva sulla loro fondatezza. Inoltre, ha escluso l’attualità del pregiudizio cautelare: benché l’immobile destinato alla fabbrica di fuochi d’artificio fosse stato dissequestrato e restituito ai ricorrenti, l’attività d’impresa risultava comunque sospesa in forza di un’ordinanza sindacale e non risultava completato il procedimento relativo alla SCIA e alla messa in sicurezza, ritenuti indispensabili per la ripresa dell’attività. La sospensione del decreto prefettizio non avrebbe pertanto procurato un’utilità concreta e immediata. Il TAR ha aggiunto che, una volta superati tali ostacoli, i ricorrenti avrebbero potuto presentare un’istanza di revoca del provvedimento prefettizio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa, con riguardo al fumus boni iuris e all’attualità del pregiudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il requisito del fumus boni iuris non può ritenersi positivamente apprezzabile senza anticipare la decisione di merito.
- La tutela cautelare presuppone un pregiudizio attuale e un’utilità concreta derivante dalla misura richiesta; essa deve essere negata quando l’attività del ricorrente è comunque impedita da autonomi e ulteriori provvedimenti o adempimenti ostativi, sicché la sospensione dell’atto impugnato non consentirebbe la ripresa dell’attività.
- La permanenza di ostacoli autonomi alla ripresa dell’attività esclude l’attualità dell’interesse cautelare nei confronti del solo provvedimento impugnato, anche quando il bene o l’immobile interessato sia stato restituito nella disponibilità del privato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 1580/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 362/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 364/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 365/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 366/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 367/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →