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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- (notificato al solo sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-), con il quale è stata disposta la revoca della licenza per fabbricare e tenere in deposito fuochi artificiali di 4° e 5° categoria (rilasciata, con decreto prefettizio -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, al sig. -OMISSIS- in nome e per conto della soc. -OMISSIS-s S.r.l.) e della licenza per vendere in deposito prodotti esplodenti (rilasciata al sig. -OMISSIS- in nome e per conto di -OMISSIS-s s.r.l. con decreto prefettizio -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e da ultimo rinnovata con decreto prefettizio -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-); b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi comprese per quanto possa occorrere: (i) le note del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; (ii) la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Frosinone n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; (iii) la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca delle suddette licenze di cui alla nota prefettizia in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle licenze per fabbricare, detenere in deposito e vendere prodotti esplodenti, nonché gli atti presupposti del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Prefetto di Frosinone ha revocato le licenze rilasciate per la fabbricazione, la detenzione in deposito e la vendita di fuochi artificiali e prodotti esplodenti, unitamente alle note dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri e alla comunicazione di avvio del procedimento. L’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le censure non consentono una definizione sulla base della cognizione sommaria cautelare e richiedono un approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto che i motivi di ricorso richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, senza quindi formulare una valutazione definitiva sulla loro fondatezza. Inoltre, ha escluso l’attualità del pregiudizio cautelare: benché l’immobile destinato alla fabbrica di fuochi d’artificio fosse stato dissequestrato e restituito ai ricorrenti, l’attività d’impresa risultava comunque sospesa in forza di un’ordinanza sindacale e non risultava completato il procedimento relativo alla SCIA e alla messa in sicurezza, ritenuti indispensabili per la ripresa dell’attività. La sospensione del decreto prefettizio non avrebbe pertanto procurato un’utilità concreta e immediata. Il TAR ha aggiunto che, una volta superati tali ostacoli, i ricorrenti avrebbero potuto presentare un’istanza di revoca del provvedimento prefettizio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa, con riguardo al fumus boni iuris e all’attualità del pregiudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le censure dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il requisito del fumus boni iuris non può ritenersi positivamente apprezzabile senza anticipare la decisione di merito.
  • La tutela cautelare presuppone un pregiudizio attuale e un’utilità concreta derivante dalla misura richiesta; essa deve essere negata quando l’attività del ricorrente è comunque impedita da autonomi e ulteriori provvedimenti o adempimenti ostativi, sicché la sospensione dell’atto impugnato non consentirebbe la ripresa dell’attività.
  • La permanenza di ostacoli autonomi alla ripresa dell’attività esclude l’attualità dell’interesse cautelare nei confronti del solo provvedimento impugnato, anche quando il bene o l’immobile interessato sia stato restituito nella disponibilità del privato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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