Sentenza n. 1131/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Brindisi prot. n. -OMISSIS-- -OMISSIS-, del 30/07/2021, notificato al ricorrente in data 23/08/2021, con cui è stata rigettata la domanda/dichiarazione, presentata, ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020), dal datore di lavoro -OMISSIS-, di emersione del lavoro irregolare di -OMISSIS-; b) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, anche se ancora non noti, compresi i pareri espressi dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi e in particolare quello menzionato nel provvedimento impugnato prot. n. -OMISSIS-- -OMISSIS-, sull'istanza/dichiarazione di emersione presentata dal predetto datore di lavoro del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 103, comma 8, d.l. n. 34/2020, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, sostenendo che la segnalazione per lavoro nero a carico del datore di lavoro non consentisse di desumere automaticamente l'esistenza di una condanna ostativa e che l'eventuale decreto penale di condanna non fosse espressamente contemplato dalla disposizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 103, comma 8, d.l. n. 34/2020 e dei principi di buon andamento e imparzialità, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori verifiche sull'esistenza di condanne ostative nel quinquennio precedente e non avrebbe potuto addossare al lavoratore le conseguenze della mancata produzione documentale da parte del datore di lavoro. Nel procedimento, l'Ispettorato aveva richiesto al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle condanne rilevanti, qualificandola come necessaria ai fini della procedibilità e ammissibilità della domanda. Il datore di lavoro non aveva prodotto tale dichiarazione né dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, né aveva fornito chiarimenti idonei. Il ricorrente aveva inoltre allegato, senza documentarlo, che il datore di lavoro fosse stato destinatario soltanto di un decreto penale di condanna.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la verifica dell'assenza delle cause ostative previste dall'art. 103, comma 8, d.l. n. 34/2020 costituisca elemento essenziale della procedura di emersione e che la mancata produzione della dichiarazione richiesta incida negativamente sulla procedibilità e ammissibilità della domanda. L'amministrazione, dopo avere acquisito il parere dell'Ispettorato e comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poteva valorizzare l'inerzia del datore di lavoro e non era tenuta a sostituirsi integralmente all'istante nell'acquisizione della documentazione necessaria. Il preavviso di rigetto è stato qualificato come strumento di collaborazione procedimentale, il cui mancato utilizzo consente all'amministrazione di decidere sulla base degli elementi disponibili. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa al decreto penale di condanna: il ricorrente non ne aveva provato gli estremi, il reato e la data; comunque, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., il decreto penale irrevocabile è sostanzialmente equiparabile alla sentenza di condanna quanto agli effetti e può rilevare ai fini delle cause ostative amministrative. Il difetto di istruttoria è stato escluso perché l'amministrazione aveva acquisito il parere dell'Ispettorato, instaurato il contraddittorio procedimentale e consentito la produzione di chiarimenti e documenti integrativi. Le spese sono state compensate per il tempo trascorso e la limitata attività difensiva.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Disciplina la procedura straordinaria di emersione del lavoro irregolare e consente la presentazione della dichiarazione da parte del datore di lavoro.
art. 103, comma 8, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati ivi indicati
La verifica dell'assenza delle condanne ostative è un elemento essenziale della procedura; la mancata dimostrazione del requisito mediante la documentazione richiesta incide sulla procedibilità e ammissibilità della domanda.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all'interessato di fornire osservazioni, chiarimenti e documenti; il mancato utilizzo di tale facoltà permette all'amministrazione di decidere sulla base degli elementi acquisiti.
art. 648 c.p.p.
Il decreto penale irrevocabile è sostanzialmente equiparabile alla sentenza di condanna quanto agli effetti, anche ai fini della valutazione amministrativa di requisiti soggettivi e cause ostative.
Massime di principio
- Nella procedura straordinaria di emersione del lavoro irregolare, la verifica dell'assenza delle condanne ostative previste dall'art. 103, comma 8, d.l. n. 34/2020 costituisce un requisito essenziale; la mancata produzione della dichiarazione o della documentazione richiesta per comprovarlo può comportare il rigetto per difetto di procedibilità o ammissibilità della domanda.
- Il dovere di collaborazione procedimentale del privato comporta che l'istante debba fornire le dichiarazioni e i documenti necessari alla verifica dei requisiti legali. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, l'amministrazione non è tenuta a sostituirsi integralmente all'interessato rimasto inerte.
- Il decreto penale irrevocabile di condanna è equiparabile, quanto agli effetti rilevanti nei procedimenti amministrativi, a una sentenza di condanna; la sua rilevanza non dipende dalla forma del provvedimento, ma dall'accertamento della responsabilità penale che ne costituisce il presupposto.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando l'amministrazione acquisisce il parere dell'organo competente, comunica i motivi ostativi e offre agli interessati la possibilità di produrre chiarimenti e documentazione, ma questi non provvedono a superare le criticità rilevate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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