Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49546/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazioni relative all'ordinanza che, in riesame, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. ma aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il tentativo di rapina pluriaggravata (oltre reati connessi: armi, furto). Il Procuratore denunciava errata esclusione della modalità mafiosa e dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1). I ricorrenti (indagati) deducevano: compressione del diritto di difesa per mancata consegna della trasposizione informatica di intercettazioni; errata qualificazione come tentata rapina (anziché furto) e carenza di atti idonei al passaggio all'esecuzione (mancanza dell'escavatore); questioni procedurali relative alla mancata traduzione per partecipare al riesame e al computo dei termini (PEC e termine dei 5 giorni); contestazione del pericolo di fuga e dell'uso delle armi come aggravante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero ritenendo corretta la decisione del Tribunale di non configurare l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, perché mancavano elementi idonei a far ritenere che la condotta evocasse in modo obiettivo l'apparire riconducibile a consorterie mafiose o che gli esecutori fossero consapevoli di agevolare una consorteria. Ha altresì rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi dei detenuti: la compressione del diritto di difesa per mancata trasposizione delle intercettazioni ha determinato un vizio nel procedimento di acquisizione della prova ma non l'inefficacia automatica della misura; la sussistenza del tentativo di rapina è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di molteplice e univoco quadro indiziario (pianificazione, arsenale, travisamenti, automezzi, riunione di numerose persone nel capannone); le questioni procedurali (traduzione, computo termini PEC) sono state giudicate infondate alla luce della giurisprudenza; la qualificazione giuridica e la valutazione del pericolo di fuga sono questioni non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate dal giudice di merito. Tutti i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso e le condizioni di forza intimidatrice, assoggettamento e omertà che fondano l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1; non è necessario provare l'appartenenza associativa per l'applicazione del metodo mafioso, ma la condotta deve evocare la matrice mafiosa e la maggiore capacità intimidatrice

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante quando il delitto è commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis; va intesa come aggravante del "metodo": rileva l'oggettiva idoneità della condotta a evocare il carattere mafioso e la maggiore intimidazione, e, separatamente, la finalità soggettiva di agevolare attività di associazioni mafiose richiede la consapevolezza di tale finalità

  • art. 56 c.p.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; utilizzato per valutare la responsabilità concorrente degli indagati nel progetto criminoso

  • art. 628 c.p.

    Regola la rapina e le aggravanti: applicata per valutare la qualificazione del fatto come tentata rapina pluriaggravata (uso di armi, pluralità di persone, ecc.)

  • art. 273 c.p.p.

    Norme processuali richiamate in relazione alla procedura per le misure cautelari e agli atti istruttori

  • art. 309 c.p.p.

    Regola il procedimento di riesame; disciplina il termine per la trasmissione degli atti al tribunale, la partecipazione del detenuto all'udienza e le modalità di richiesta della traduzione: la giurisprudenza richiede che la richiesta di comparizione del detenuto sia formulata con l'istanza di riesame per poter essere accolta, salvo richieste urgenti

  • art. 271 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze dell'illegittima acquisizione di intercettazioni e i limiti di utilizzabilità: la nullità di ordine generale nel subprocedimento di acquisizione della prova può comportare inutilizzabilità delle trascrizioni nel giudizio cautelare, ma non sempre la perdita di efficacia della misura cautelare

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))

    La nullità di ordine generale 'a regime intermedio' per vizi nell'acquisizione della prova (es. negazione dell'accesso alle intercettazioni) è soggetta alle regole di deducibilità e sanatoria previste dagli artt. 180, 182, 183 c.p.p.

  • art. 24 comma 2-bis decreto-legge n.137/2020

    Norma pandemica che stabilisce regole sul deposito telematico: il deposito via PEC entro la giornata è considerato tempestivo; tuttavia, per il computo dei termini processuali la presa in carico da parte della cancelleria può determinare la decorrenza

  • art. 172 c.p.p.

    Regola il computo dei termini processuali (esclusione del giorno iniziale), rilevante per il calcolo del termine di 5 giorni per la trasmissione degli atti

  • art. 568 c.p.p.

    Richiede che l'interesse ad impugnare sia concreto e attuale: l'impugnazione deve essere idonea ad ottenere un vantaggio pratico per l'impugnante, altrimenti manca interesse

Massime di principio

  • L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) richiede che la condotta sia oggettivamente idonea a evocare la matrice mafiosa e la maggiore capacità intimidatrice: non è necessaria la prova di una struttura mafiosa locale purché la condotta appaia come espressione di un gruppo mafioso
  • Per l'aggravante di agevolazione mafiosa è necessaria la consapevolezza, nel concorrente, della finalità di agevolare l'attività della consorteria; la mera conoscenza o vicinanza di alcuni partecipanti a clan non è sufficiente
  • La compressione del diritto di difesa per diniego di accesso alle intercettazioni genera una nullità nel subprocedimento di acquisizione della prova che può rendere inutilizzabili le trascrizioni nel giudizio cautelare, ma non sempre comporta l'automatica inefficacia della misura cautelare se il provvedimento è fondato anche su altri elementi
  • In tema di tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi ma anche atti preparatori che, nel loro insieme, dimostrino l'inizio dell'esecuzione e una significativa probabilità del conseguimento del risultato criminoso; la valutazione complessiva degli indizi è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per vizi di legge o manifesta illogicità
  • Le questioni relative a valutazioni di merito (es. idoneità degli atti, pericolo di fuga fondato su rete di appoggi) sono difficilmente riesaminabili in Cassazione se la motivazione di merito è coerente e adeguata; le impugnazioni devono mirare a violazioni di legge o a motivazioni palesemente illogiche
  • In procedura urgente/telematica (deposito via PEC) il computo dei termini può dipendere dalla presa in carico da parte della cancelleria; è necessario produrre tempestive istanze proceduralmente corrette (es. richiesta di comparizione del detenuto con l'istanza di riesame) per ottenere l'effetto desiderato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.