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Sentenza

Sentenza n. 493/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, agente della Polizia di Stato, aveva chiesto il trasferimento presso una Questura più vicina al domicilio della sorella affetta da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. L’istanza era stata motivata rappresentando l’impossibilità concreta degli altri familiari residenti nella località di assistere adeguatamente la disabile: la madre era affetta da patologie e impegnata nella cura di un’altra figlia minore fragile, il padre svolgeva attività lavorativa e il fratello, separato, aveva con sé due figli minori, uno dei quali parimenti fragile. Il Ministero aveva emanato un preavviso di rigetto, richiamando le esigenze di servizio dei reparti interessati e la presenza di altri familiari potenzialmente idonei all’assistenza. Dopo le osservazioni della ricorrente, il diniego era stato motivato con la presenza in loco del padre, della madre e del fratello, senza che fosse stata dimostrata la loro effettiva indisponibilità o inidoneità all’assistenza, nonché con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità proprie del territorio di provenienza. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 e dell’art. 97 Cost., erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, motivazione apparente, sviamento e violazione delle garanzie partecipative. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, sostenendo che il trasferimento avrebbe potuto essere disposto anche in soprannumero in presenza di gravissime ed eccezionali situazioni personali, nonché l’omessa comparazione tra le esigenze assistenziali della familiare disabile e le concrete esigenze organizzative dell’amministrazione. Secondo la ricorrente, il Ministero non aveva esaminato gli organici delle sedi coinvolte, la fungibilità delle mansioni svolte né le specifiche condizioni delle sedi di destinazione, limitandosi a richiami generici e stereotipati alle esigenze di servizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando al Ministero di rideterminarsi entro venti giorni dalla comunicazione della sentenza. Il giudice ha rilevato che, a seguito della riforma dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, non costituiscono più presupposti necessari del beneficio la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Pertanto, la mera presenza di altri congiunti del disabile non è sufficiente a giustificare il diniego, né il richiedente deve dimostrare una loro assoluta e oggettiva impossibilità di concorrere all’assistenza. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente le ragioni dedotte dalla ricorrente circa le condizioni personali e familiari degli altri congiunti, che erano state completamente pretermesse anche dopo la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto. Il TAR ha inoltre ravvisato un deficit istruttorio e motivazionale nella parte in cui il Ministero aveva richiamato generiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica e il parere contrario del Questore, senza analizzare le dotazioni organiche delle sedi di provenienza e di destinazione, la qualifica e le mansioni della dipendente e la loro eventuale fungibilità. Le esigenze di servizio possono prevalere soltanto se concretamente individuate e incompatibili con il trasferimento; non è sufficiente il richiamo astratto alle problematiche di sicurezza del territorio. Le deduzioni svolte dalla difesa erariale sulle dotazioni organiche non potevano integrare la motivazione del provvedimento, costituendo motivazione postuma. Il giudice ha altresì escluso che l’eventuale soprannumero nella sede di destinazione fosse aprioristicamente ostativo, poiché l’amministrazione dispone anche del potere di trasferire in soprannumero per gravissime ed eccezionali situazioni personali ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

    il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere

    La disposizione attribuisce una posizione di interesse legittimo e impone all’amministrazione una concreta ponderazione tra l’interesse assistenziale del disabile e le esigenze organizzative e di servizio. La mera presenza di altri familiari non è sufficiente a negare il trasferimento; il diniego richiede l’accertamento di esigenze di servizio effettive, specifiche e incompatibili con l’assegnazione.

  • art. 24, comma 1, lett. b), l. n. 183/2010

    La riforma ha eliminato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza quali condizioni necessarie per il beneficio del trasferimento previsto dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate; la loro pretermissione può integrare un deficit istruttorio e motivazionale.

  • art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982

    Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto per gravissime ed eccezionali situazioni personali

    L’eventuale soprannumero nella sede di destinazione non è automaticamente ostativo al trasferimento per assistenza a familiare disabile, dovendo l’amministrazione considerare anche il potere di disporre il trasferimento in soprannumero nei casi previsti.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, la mera presenza di altri familiari del disabile non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per negare il beneficio, poiché la continuità e l’esclusività dell’assistenza non sono più requisiti necessari.
  • L’amministrazione deve esaminare concretamente le condizioni personali e familiari rappresentate dal richiedente e verificare se gli altri congiunti siano effettivamente in grado di contribuire all’assistenza; non può pretendere la prova di una loro assoluta e oggettiva impossibilità assistenziale quale presupposto generale del trasferimento.
  • Il diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 deve fondarsi su esigenze di servizio specifiche, attuali e concretamente incompatibili con l’assegnazione alla sede richiesta; il generico richiamo a esigenze di ordine pubblico, sicurezza o buon andamento non soddisfa l’obbligo di motivazione.
  • La ponderazione degli interessi richiede un’istruttoria riferita alle dotazioni organiche delle sedi coinvolte, alla qualifica e alle mansioni del dipendente e alla possibilità del suo utile impiego nella sede richiesta. Le valutazioni difensive successive non possono integrare una motivazione carente del provvedimento.
  • L’eventuale soprannumero nella sede di destinazione non è automaticamente ostativo al trasferimento per assistenza a familiare disabile, poiché l’amministrazione deve valutare anche la possibilità di disporre il trasferimento in soprannumero in presenza di gravissime ed eccezionali situazioni personali, ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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