Cassazione Civile, Ordinanza n. 06907/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica IMU per l’anno 2014 relativo a immobili di proprietà del contribuente. In primo grado il ricorso era stato solo parzialmente accolto; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) per un primo gruppo di immobili, ha invocato un precedente giudicato favorevole su un avviso IMU 2012, sostenendo che gli stessi beni, perché in stato di abbandono, ruderi e improduttivi di reddito, non fossero assoggettabili a IMU anche per il 2014, e ha lamentato l’omesso esame della questione e della perizia giurata depositata; (2) per un secondo gruppo di immobili locati a canone calmierato, ha dedotto che l’esonero IMU previsto dalla legge n. 126 del 2008 avrebbe dovuto continuare a operare anche dopo l’abrogazione, perché il minor canone era stato pattuito in bilanciamento con l’esenzione, prospettando anche un contrasto con gli artt. 42 e 53 Cost.; (3) ha denunciato la violazione di una delibera consiliare comunale che avrebbe ridotto l’IMU per le abitazioni locate a canone concordato e del d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 6-bis, che prevede la riduzione al 75% per tali immobili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto non accoglibile l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente in vista di una futura definizione agevolata, perché generica e priva di concreti sviluppi processuali. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato per difetto di specificità e autosufficienza sulla deduzione del giudicato esterno, per mancata prova della sua effettiva formazione e per improponibilità in cassazione di una rivalutazione del merito; inoltre, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è stata esclusa perché la Corte di merito aveva già esaminato la questione della fatiscenza degli immobili e non vi era omesso esame di un fatto, ma contestazione dell’accertamento di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e infondato perché il ricorrente non lamentava l’omesso esame di un fatto storico, ma delle proprie tesi giuridiche; la Corte ha inoltre rilevato che la questione della legittimità costituzionale era stata comunque affrontata dai giudici di merito e che non esisteva una ultrattività della disciplina abrogata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non riportava il contenuto dei contratti di locazione e della delibera comunale, né indicava se e quando tali atti fossero stati prodotti e dedotti nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione al preteso contrasto con la disciplina IMU e con la delibera comunale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è stato ricostruito nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non come mezzo per contestare la valutazione delle prove o la motivazione in sé.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Richiede specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, pena l’inammissibilità.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Impone il deposito dei documenti rilevanti e il loro richiamo specifico nel ricorso per cassazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per distinguere tra fatti principali e fatti secondari e per la ripartizione dell’onere della prova.
art. 42 Cost.
La Corte ha escluso che l’abrogazione della disciplina agevolativa IMU incidesse sulla tutela costituzionale della proprietà privata.
art. 53 Cost.
La Corte ha escluso la violazione del principio di capacità contributiva e progressività per effetto della legittima abrogazione del beneficio fiscale.
art. 13, comma 6-bis, d.l. n. 201 del 2011
Prevede la riduzione dell’IMU al 75% per gli immobili locati a canone concordato; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
legge n. 126 del 2008
La parte ricorrente ne invocava l’ultrattività; la Corte ha escluso che l’abrogazione lasciasse sopravvivere benefici fiscali oltre la sua vigenza.
decreto legislativo n. 23 del 2011
È stato richiamato quale atto di abrogazione della disciplina precedente; la Corte ha negato un’ultrattività della normativa abrogata.
legge n. 199 del 2025
Richiamata solo nel contesto dell’istanza di rinvio, ma non ritenuta idonea a giustificare la sospensione del giudizio.
d.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater
La soccombenza integra i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha integrato la disciplina sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione del giudicato esterno è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quando e come la questione sia stata introdotta nei gradi di merito, quale documentazione la supporti e in che momento il giudicato si sia formato; non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione un giudicato maturato durante il merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione, la valutazione delle prove o l’omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La perizia di parte o la consulenza tecnica non costituiscono di per sé un 'fatto' ai fini del vizio di omesso esame; ciò che rileva è l’accadimento storico dedotto e discusso tra le parti, non la singola allegazione difensiva o il mezzo di prova.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dai giudici di merito, poiché il sindacato di legittimità non è un terzo grado di merito.
- La censura per violazione di legge richiede la puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e del loro contenuto essenziale; la mancata specificazione dei contratti, delle delibere o dei documenti posti a fondamento della doglianza comporta l’inammissibilità del motivo.
- L’abrogazione di una disciplina agevolativa fiscale non determina, di regola, una ultrattività dei benefici previsti dalla normativa abrogata, salvo una diversa previsione espressa del legislatore; eventuali aspettative del contribuente non si trasformano automaticamente in diritti quesiti.
- La declaratoria di rigetto dell’impugnazione comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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