Cassazione Civile, Ordinanza n. 17332/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società, rimasta soccombente in un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a una fornitura di materiale asseritamente viziato, agiva poi contro il proprio difensore per responsabilità professionale, sostenendo che l’avvocato avesse promosso successivamente un ulteriore giudizio mal impostato, ormai precluso da un giudicato esterno, con domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento danni. Il tribunale accoglieva la domanda risarcitoria e la manleva nei confronti dell’assicurazione del legale; la corte d’appello confermava la condanna del difensore ma rigettava la domanda contro l’assicuratore, ritenendo non operativa la polizza perché, al momento della stipula, l’assicurato conosceva già fatti idonei a far prevedere una richiesta risarcitoria e aveva reso dichiarazioni reticenti. Il difensore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi due contro la curatela, poi oggetto di rinuncia parziale accettata; il terzo e il quarto contro la compagnia assicurativa, deducendo violazione dell’art. 1892 c.c., perché l’assicuratore avrebbe dovuto agire per annullamento nei termini e comunque avrebbe dovuto provare reticenza, dolo o colpa grave e decisività delle dichiarazioni; inoltre contestava l’accertamento secondo cui il rischio era già concretamente emerso prima della stipula e prima della denuncia del sinistro.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente ai primi due motivi, per rinuncia parziale del ricorrente accettata dalla curatela, senza provvedere sulle spese in quel rapporto. Quanto al residuo rapporto con l’assicurazione, ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata e diretti in sostanza a un riesame di accertamenti di fatto non consentito in cassazione. Ha inoltre confermato, sul punto, la regola secondo cui, in presenza di sinistro verificatosi prima della conoscenza da parte dell’assicuratore della dichiarazione inesatta o reticente, è sufficiente l’eccezione di violazione dell’obbligo dichiarativo da parte dell’assicurato, senza necessità di azione di annullamento entro tre mesi. Il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti della compagnia e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1892 c.c.
In tema di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, l’assicuratore deve proporre l’azione di annullamento entro tre mesi dalla conoscenza della causa di annullamento; tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l’assicuratore conosca la reticenza o l’inesattezza, è sufficiente eccepire la violazione dolosa o colposa dell’obbligo dichiarativo per negare l’operatività della polizza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare un nuovo apprezzamento del merito o una diversa valutazione degli indizi e dei fatti storici già accertati dal giudice di appello.
- In materia di assicurazione contro i rischi professionali, quando la polizza copre le richieste risarcitorie presentate nel periodo di efficacia del contratto, rileva anche la conoscenza pregressa, da parte dell’assicurato, di circostanze concrete che rendano prevedibile la richiesta, se tali circostanze sono state taciute o dichiarate inesattamente.
- L’azione di annullamento ex art. 1892 c.c. non è l’unico rimedio in ogni caso: se il sinistro precede la scoperta della reticenza, l’assicuratore può opporre in eccezione la non operatività della garanzia per violazione dell’obbligo dichiarativo.
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