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Sentenza

Sentenza n. 3232/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento del 08.07.2022, di rifiuto della cittadinanza italiana, emesso dal Ministero dell'interno -OMISSIS- notificato in data 09.09.2022

Giustizia amministrativa202215388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per omessa dichiarazione di una condanna penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato dal Ministero dell'Interno in relazione a un'istanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, sostenendo che il preavviso di rigetto fosse stato pubblicato soltanto sul portale ministeriale e non gli fosse stato validamente comunicato, con conseguente mancata efficacia nei suoi confronti e mancata conoscenza tempestiva da parte dell'amministrazione dell'istanza di riabilitazione. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, lamentando che il Ministero non avesse considerato le comunicazioni relative all'istanza di riabilitazione, la memoria difensiva e il successivo provvedimento di riabilitazione. Infine, invocava la violazione dei principi di economicità e trasparenza, nonché eccesso di potere e ingiustizia manifesta, sostenendo che una completa istruttoria avrebbe condotto a una diversa decisione. Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di non avere riportato condanne penali, sebbene fosse destinatario di un decreto penale definitivo di condanna, con pena sospesa, per furto; successivamente aveva ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di sorveglianza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente motivato sulla base dell'omessa dichiarazione della condanna penale, qualificata come dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e, comunque, come causa di inammissibilità della domanda e indice di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. La non veridicità dell'autodichiarazione rileva oggettivamente, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo del dichiarante e anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso. Il Collegio ha ribadito che la concessione della cittadinanza per residenza non costituisce un diritto automatico, ma è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e di un apprezzamento di alta amministrazione relativo all'integrazione sociale, economica, familiare e all'irreprensibilità della condotta. Il sindacato giurisdizionale resta limitato al controllo estrinseco su istruttoria, veridicità dei fatti e logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto il decreto indicava la condanna, la dichiarazione resa dall'istante, la possibile rilevanza penale della condotta dichiarativa e il giudizio di non compiuta integrazione. La riabilitazione, intervenuta successivamente, è stata ritenuta irrilevante: essa non elimina il fatto storico né il relativo disvalore sul piano amministrativo e non impedisce all'amministrazione di valutarlo ai fini del giudizio sull'integrazione e sull'irreprensibilità del richiedente. Di conseguenza, anche una tempestiva conoscenza della riabilitazione non avrebbe potuto modificare l'esito, considerata l'esistenza della dichiarazione mendace e la rilevanza autonoma del fatto storico. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione implica un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione e sull'idoneità del richiedente ad assumere i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disciplina del preavviso di rigetto è richiamata in relazione alla partecipazione procedimentale; la sua eventuale violazione non rileva quando gli elementi non conosciuti dall'amministrazione, anche se acquisiti, non avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne invocava la disciplina sull'efficacia dei provvedimenti limitativi mediante comunicazione; il giudice non ha fondato l'accoglimento della censura, ritenendo comunque irrilevante la mancata tempestiva conoscenza della riabilitazione ai fini dell'esito.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    L'omessa dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, dell'esistenza di una condanna penale è stata qualificata come dichiarazione mendace.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La non veridicità dell'autodichiarazione resa nei procedimenti a istanza di parte rileva oggettivamente, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo e dalla configurabilità del reato di falso.

  • art. 179 c.p.

    La riabilitazione ottenuta dal richiedente non elimina, ai fini amministrativi, il fatto storico della condanna né impedisce la relativa valutazione nell'ambito del procedimento di cittadinanza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali contenuti nella sentenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato esclusivamente quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza non costituisce un diritto automatico derivante dal possesso del requisito temporale di residenza, ma implica una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione del richiedente e della sua capacità di rispettare i doveri e i valori dell'ordinamento nazionale.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'omessa dichiarazione di una condanna penale definitivamente accertata integra una dichiarazione non veritiera rilevante oggettivamente, anche senza accertare l'intento fraudolento del dichiarante o la configurabilità del reato di falso.
  • La dichiarazione mendace relativa all'assenza di precedenti penali può giustificare il rigetto della domanda di cittadinanza perché costituisce, oltre che elemento autonomamente rilevante, un indice di non compiuta integrazione e di mancata adesione ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con l'amministrazione.
  • Nel procedimento di cittadinanza il giudice amministrativo esercita sulla valutazione discrezionale dell'amministrazione un sindacato estrinseco, verificando il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituirsi all'amministrazione nel merito.
  • La riabilitazione penale non rende giuridicamente irrilevante il fatto storico della condanna ai fini del procedimento amministrativo di cittadinanza; l'amministrazione può valutarne il rilievo sintomatico nel giudizio sull'irreprensibilità e sull'integrazione del richiedente.
  • La mancata tempestiva conoscenza, da parte dell'amministrazione, della riabilitazione non determina l'illegittimità del diniego quando, per la rilevanza autonoma della dichiarazione mendace e del fatto storico della condanna, la conoscenza della riabilitazione non avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PA

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