Sentenza n. 73/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare, del provvedimento di non ammissione alla -OMISSIS- classe secondaria superiore dell’Istituto resistente, come comunicato in data -OMISSIS- costituito dal verbale del Consiglio di classe dd. -OMISSIS- con allegata motivazione nonché verbale dd. -OMISSIS- nonché per l’accertamento che, per i motivi indicati in narrativa, il provvedimento di non ammissione disposto dalla parte resistente in data -OMISSIS-, nonché ogni altro atto connesso precedente o conseguente anche se non noto a parte ricorrente, è nullo, invalido, annullabile, illegittimo e/o inefficace, e dichiararsi dunque la nullità rispettivamente, inefficacia, illegittimità e/o invalidità del medesimo, per eccesso di potere, violazione di legge e ingiustizia manifesta e per l’effetto per la condanna della parte convenuta alla ammissione senza dilazione dello studente -OMISSIS- alla -OMISSIS- classe della scuola secondaria superiore dell’Istituto “-OMISSIS-” con riserva di richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in separata sede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione del minore alla classe successiva, costituito dai verbali del Consiglio di classe e dalla successiva motivazione integrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina sugli scrutini e sull’integrazione dello scrutinio finale, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, falso presupposto, contraddittorietà, illogicità manifesta e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato che il Consiglio di classe avesse fondato la non ammissione su presunte insufficienze generalizzate nelle materie scientifiche, carenze linguistiche, grammaticali e ortografiche, difficoltà nella produzione scritta e mancata acquisizione dei fondamenti del calcolo chimico, nonostante i voti e la documentazione scolastica evidenziassero risultati positivi nella maggior parte delle materie, un significativo miglioramento nel secondo quadrimestre e il recupero dell’unica insufficienza residua. È stata inoltre dedotta l’omessa valutazione complessiva del percorso formativo e della capacità di recupero dello studente, la mancata predeterminazione dei criteri per lo scrutinio ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007 e l’irregolare composizione del Consiglio di classe chiamato a verificare gli esiti e integrare lo scrutinio, per la sostituzione di quattro docenti rispetto alla precedente seduta. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Bolzano e contestato la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Bolzano, ritenendo che gli atti fossero imputabili esclusivamente all’istituto scolastico dotato di personalità giuridica, autonomia didattica e amministrativa e rappresentato legalmente dal dirigente scolastico. Nel merito ha accolto i primi quattro motivi, ritenuti assorbenti, e annullato il provvedimento di non ammissione. Il giudice ha riconosciuto che la sospensione del giudizio e la non ammissione possono essere disposte anche in presenza di una sola insufficienza, ma ha precisato che l’integrazione dello scrutinio deve fondarsi, sia in caso positivo sia in caso negativo, su una valutazione complessiva dello studente. Nel caso concreto, la motivazione era radicalmente contraddetta dai dati scolastici: le presunte insufficienze generalizzate nelle materie scientifiche, le carenze linguistiche e grammaticali, la mancata acquisizione del calcolo chimico e le valutazioni negative in una sottodisciplina risultavano smentite dai voti riportati nelle corrispondenti materie. Il Consiglio di classe aveva inoltre omesso di considerare il significativo miglioramento dello studente durante l’anno e la sua documentata capacità di recupero. Tali elementi integravano un macroscopico travisamento dei fatti e inficiavano il giudizio predittivo sulle possibilità di recupero. L’annullamento non ha comportato l’ordine di ammissione immediata alla classe successiva: l’istituto dovrà rinnovare la valutazione conformandosi ai principi indicati in sentenza. L’istituto scolastico è stato condannato alle spese per euro 3.000, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti della Provincia.
Norme richiamate
art. 2 legge provinciale 29 luglio 2000, n. 12
Attribuisce personalità giuridica e piena autonomia didattica e amministrativa alle singole istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di Bolzano.
art. 13 legge provinciale 29 luglio 2000, n. 12
Attribuisce al dirigente scolastico la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica, con conseguente legittimazione passiva dell’istituto per gli atti adottati dal Consiglio di classe.
art. 9, comma 5, delibera della Giunta provinciale 4 luglio 2011, n. 1020
Prevede l’ammissione alla classe successiva degli studenti valutati con almeno sei decimi in tutte le materie e nella condotta, secondo il sistema valutativo applicabile.
art. 6, commi 3 e 4, ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92
Consente la sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale anche in presenza di insufficienze in una sola materia.
art. 8, comma 4, ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92
Il consiglio di classe [...] delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente [...]. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente [...] «non ammesso».
Impone che l’integrazione dello scrutinio, anche quando conduce alla non ammissione, sia fondata su una valutazione complessiva dello studente.
art. 1 ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
Richiede che il giudizio tenga conto della funzione complessiva e progressiva della valutazione e del percorso formativo dell’alunno.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice, in caso di annullamento, di imporre all’amministrazione di rideterminarsi secondo il vincolo conformativo derivante dalla sentenza, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere valutativo.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della compensazione delle spese nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano.
Massime di principio
- La non ammissione di uno studente alla classe successiva può essere deliberata anche in presenza di una sola insufficienza, ma l’integrazione dello scrutinio deve fondarsi in ogni caso su una valutazione complessiva dello studente, sia quando l’esito è positivo sia quando è negativo.
- Il giudizio tecnico del Consiglio di classe è sindacabile dal giudice amministrativo quando la motivazione si fonda su macroscopici travisamenti dei fatti, contraddizioni manifeste o illogicità evidenti, desumibili dal confronto tra le ragioni della non ammissione e i dati documentali del percorso scolastico.
- La valutazione complessiva ai fini dell’ammissione deve considerare l’intero percorso formativo e la capacità di recupero dello studente; l’omessa considerazione di un significativo miglioramento nel corso dell’anno può viziare il giudizio predittivo sulle possibilità di successo nell’anno successivo.
- Quando le presunte carenze poste a fondamento della non ammissione sono oggettivamente smentite dai voti riportati nelle corrispondenti discipline, il provvedimento è illegittimo per travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione.
- In caso di annullamento del giudizio di non ammissione, il giudice amministrativo deve normalmente limitarsi a imporre all’istituzione scolastica una rinnovata valutazione conforme ai criteri indicati nella sentenza, senza ordinare direttamente l’ammissione dello studente, trattandosi di esercizio di competenza dell’amministrazione scolastica.
- Gli atti adottati dal Consiglio di classe di un’istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e autonomia didattica e amministrativa sono imputabili esclusivamente all’istituto, rappresentato dal dirigente scolastico; la Provincia Autonoma non è legittimata passivamente per la loro impugnazione.
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