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Sentenza

Sentenza n. 6458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, n. 14756 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ricalcolo dell’indennità di fine rapporto e, in subordine, del trattamento di fine servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La dipendente, cessata dal servizio il 30 novembre 2021 dopo un rapporto di lavoro ininterrotto con l’ANAC, ha chiesto in via principale il riconoscimento dell’IFR secondo la disciplina applicabile al personale dell’AGCM, calcolata sull’intera anzianità maturata durante il rapporto, senza distinzione tra il periodo anteriore e quello successivo al 1° gennaio 2020. In subordine ha chiesto il ricalcolo del TFS maturato fino al 31 dicembre 2019 sulla base dell’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto. Ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995, dell’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017 e del d.P.R. n. 1032 del 1973, nonché del principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio, sostenendo l’unicità e inscindibilità del rapporto di lavoro. Ha inoltre contestato la mancata corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria. L’ANAC aveva invece distinto il servizio maturato fino al 31 dicembre 2019, liquidato secondo il regime TFS sulla retribuzione percepita a tale data, dal servizio successivo al 1° gennaio 2020, liquidato secondo il regime IFR.

La decisione

L’appello è stato respinto integralmente. Quanto alle domande relative all’IFR, il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la clausola dell’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017 secondo cui dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. La disciplina transitoria adottata dall’ANAC con la delibera n. 87 del 2020, che rinvia alla disciplina vigente per il personale dell’AGCM per quanto compatibile, deve quindi essere interpretata nel senso che il servizio utile ai fini dell’IFR decorre dal 1° gennaio 2020. Non si tratta di applicazione retroattiva dell’IFR, ma di successione nel tempo di due regimi, resa possibile dalla discontinuità determinata dal mutamento del regime previdenziale e dalla costituzione di un fondo gestito dall’ANAC in sostituzione della gestione ex INPDAP. Il principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio non è applicabile, poiché presuppone la permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo, che nella fattispecie è venuta meno. È stata quindi respinta anche la domanda subordinata: il riferimento all’ultima retribuzione previsto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 1032 del 1973 deve essere coordinato con il comma successivo, che presuppone la permanenza dell’iscrizione al fondo. Inoltre, la base contributiva del TFS non coincide con le voci retributive previste dal regolamento ANAC e il criterio prospettato dalla dipendente avrebbe determinato una duplicazione degli incrementi retributivi maturati dal 2020 in poi. È stata respinta anche la censura relativa a interessi e rivalutazione, ritenuta infondata o comunque inammissibile per genericità: la domanda non indicava con precisione la decorrenza degli accessori e l’appellante non aveva assolto l’onere di provare i presupposti temporali del ritardo, considerato che il TFS è soggetto a termini di liquidazione variabili in relazione alla causa di cessazione del rapporto. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 52-quater d.l. n. 50/2017

    dall’attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica

    La clausola impone di interpretare la disciplina dell’ordinamento del personale ANAC in modo da non introdurre nuovi oneri per la finanza pubblica; essa giustifica la decorrenza del servizio utile IFR dal 1° gennaio 2020.

  • art. 2, comma 28, l. n. 481/1995

    Invocato dall’appellante, ma ritenuto non idoneo a fondare il diritto al calcolo dell’IFR sull’intera anzianità di servizio.

  • delibera ANAC 29 gennaio 2020, n. 87

    La disciplina transitoria rinvia al regime di quiescenza vigente per il personale AGCM, ma il rinvio è limitato dalla compatibilità con il nuovo regime ANAC e dalla decorrenza del servizio utile IFR dal 1° gennaio 2020.

  • d.P.R. n. 1032/1973, art. 3

    Il principio di liquidazione di un’unica indennità commisurata al servizio complessivo e il riferimento all’ultimo stipendio presuppongono la permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo; il mutamento del regime previdenziale consente la distinta liquidazione dei periodi.

  • d.l. n. 24 giugno 2014, n. 90, art. 19, comma 4, convertito dalla l. n. 114/2014

    Richiamato quale base del d.P.C.M. 1 febbraio 2016 applicabile nella fase anteriore all’adozione dei regolamenti ANAC.

  • regolamento ANAC 9 gennaio 2019 sull’ordinamento giuridico ed economico del personale

    Ha introdotto, insieme alla successiva disciplina transitoria, elementi di discontinuità nel regime del rapporto di lavoro e del trattamento di fine servizio.

Massime di principio

  • La clausola legislativa secondo cui dall’attuazione della riforma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica costituisce un criterio ermeneutico vincolante e impedisce di interpretare la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto in modo da estenderne gli effetti economici a periodi anteriori privi di copertura normativa e finanziaria.
  • Quando una nuova disciplina previdenziale subentra a una precedente durante un rapporto di lavoro formalmente continuativo, la distinzione dei periodi di servizio può essere legittima se il mutamento riguarda il regime previdenziale e il fondo di iscrizione; in tal caso si configura successione nel tempo di regimi diversi, non applicazione retroattiva della disciplina nuova.
  • Il principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio opera per il servizio complessivo solo quando, anche in presenza di passaggi di qualifica, carriera o amministrazione senza soluzione di continuità, permane l’iscrizione del dipendente al medesimo fondo previdenziale.
  • La regola che assume a base del TFS l’ultimo stipendio o l’ultima retribuzione integralmente percepiti deve essere coordinata con il presupposto della permanenza dell’iscrizione al fondo; se tale presupposto manca per il mutamento del regime previdenziale, il trattamento relativo al periodo precedente può essere calcolato sulla retribuzione riferibile alla cessazione di quel regime.
  • La domanda di interessi e rivalutazione sul TFS deve indicare e provare la specifica decorrenza del ritardo, tenendo conto dei diversi termini legali di liquidazione applicabili in relazione alla causa di cessazione del rapporto; una richiesta generica non assolve l’onere di allegazione e prova.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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