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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21985 - Corte di Cassazione

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Modalità esecutive - Disciplina specifica - Autorizzazione del Consiglio dell'ordine - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per il 2003, contestando, tra l'altro, l'asserita extrapetizione, l'omessa pronuncia e motivazione, nonché la valutazione sull'applicabilità del regime IVA del margine per due autovetture. In via preliminare, il contribuente aveva eccepito la nullità della notifica del ricorso per cassazione, sostenendo sia la necessità che l'atto fosse notificato dallo stesso avvocato dello Stato che lo aveva sottoscritto, sia la mancanza della previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto valida la notifica eseguita dall'Avvocatura dello Stato, chiarendo che la ripartizione interna dei compiti tra avvocati e procuratori dello Stato non richiede particolari formalità e che, per le notifiche dell'Avvocatura dello Stato, l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 prevale sulle disposizioni della legge n. 53 del 1994 relative all'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure incompatibili, non autosufficienti e confuse; il secondo e il terzo sono stati dichiarati inammissibili perché il ricorso era privo di una pagina essenziale. Il quarto motivo, relativo al regime del margine IVA, è stato dichiarato assorbito, poiché l'annullamento dell'accertamento per carenza di delega di firma era ormai definitivo. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro, oltre 150 euro per spese forfettarie, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2009, art. 55

    Per poter eseguire le notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si devono dotare di un apposito registro cronologico conforme alla normativa vigente.

    La disposizione disciplina specificamente le notificazioni eseguite dall'Avvocatura dello Stato e prevale sulle regole generali della legge n. 53 del 1994 che richiedono l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. Tale autorizzazione non è necessaria perché gli avvocati dello Stato non sono iscritti a un Consiglio dell'Ordine.

  • Legge n. 53 del 1994, artt. 1 e 7

    Le disposizioni generali sulle notificazioni in proprio degli avvocati, compresa la previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, non si applicano con tali modalità all'Avvocatura dello Stato quando opera secondo la disciplina speciale dell'art. 55 della legge n. 69 del 2009.

  • Regio decreto n. 1611 del 1933, art. 1

    Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità.

    L'Avvocatura dello Stato rappresenta e difende le amministrazioni statali in forza della legge, senza necessità di procura speciale o mandato giudiziale.

  • Legge n. 103 del 1979, art. 19

    Consente la sostituzione e la ripartizione interna degli affari tra avvocati e procuratori dello Stato. Tali attività organizzative interne non richiedono, di regola, specifiche formalità o forme di pubblicità verso l'esterno.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal soggetto competente o da un funzionario validamente delegato. La carenza della delega di firma può determinare l'illegittimità dell'atto impositivo.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di rispettare la corrispondenza tra domanda e pronuncia; la violazione integra extrapetizione o ultrapetizione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, autosufficienti e coerenti. Non è ammissibile confondere nella stessa censura vizi diversi e incompatibili, come extrapetizione e omessa motivazione.

  • Codice civile, art. 2697

    La parte che invoca un fatto costitutivo della propria pretesa deve provarlo; la questione è rimasta assorbita perché il ricorso è stato definito per ragioni preliminari.

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito nella legge n. 85 del 1995, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 5, lett. b)

    Le norme disciplinano il regime IVA del margine per determinate cessioni di beni usati, ma la Corte non ha esaminato nel merito la loro applicazione perché la questione è stata dichiarata assorbita.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale regola l'attività di un'amministrazione pubblica, essa prevale sulle disposizioni generali incompatibili o non adattabili alla particolare organizzazione dell'ente.
  • Per le notifiche eseguite dall'Avvocatura dello Stato non è necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine prevista per gli avvocati ordinari, purché siano rispettate le modalità specifiche e il registro cronologico richiesti dalla normativa speciale.
  • La notifica di un atto da parte di un procuratore dello Stato diverso dall'avvocato che lo ha sottoscritto non è, di per sé, causa di nullità quando deriva dalla legittima organizzazione interna dell'Avvocatura.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere chiari, specifici e autosufficienti. La mancanza di pagine o di parti essenziali dell'atto può comportare l'inammissibilità delle censure e impedire l'esercizio del diritto di difesa.
  • Non è corretto formulare nella stessa censura vizi processuali e motivazionali incompatibili senza distinguerli adeguatamente.
  • Se una sentenza annulla definitivamente un accertamento per un vizio formale o di legittimità, le ulteriori argomentazioni svolte dal giudice sul merito possono essere considerate motivazioni ad abundantiam e non devono essere riesaminate.
  • La mancanza o l'invalidità della delega di firma del funzionario che sottoscrive un atto impositivo può determinare l'illegittimità dell'accertamento, salvo che l'amministrazione dimostri validamente la competenza o la delega secondo le regole applicabili.

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