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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10026/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16/10/2025 con cui il GIP del Tribunale di Palermo, in veste di Giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. e art. 671 c.p.p. in relazione a reati già giudicati con sentenze irrevocabili (emesse il 20/01/2020, 04/11/2022 e 04/05/2023). Cinà deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della continuazione, sostenendo l'esistenza di correlazione tra i fatti per tipologia parzialmente omogenea, contiguità territoriale e arco temporale contenuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee essenziali; non sono sufficienti indici meramente presuntivi o considerazioni generiche. Nel caso concreto il GIP aveva correttamente ritenuto ostativa la spiccata propensione del ricorrente alla commissione di reati (desunta dalla lunga carriera criminale, dall'arco temporale dei fatti – 2019/2020 – e dall'eterogeneità delle condotte), elementi incompatibili con il vincolo della continuazione. La Corte ha precisato che la reiterazione delinquenziale può essere disciplinata da istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità, tendenza a delinquere) e non dalla continuazione. Per questi motivi il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, codice penale

    La continuazione richiede l'appartenenza delle condotte a un unico programma criminoso originariamente progettato; l'istituto opera come "favor rei" e non deve essere confuso con fenomeni di reiterazione delinquenziale che implicano recidiva o abitualità.

  • art. 671 codice di procedura penale

    Disposizione procedurale che disciplina la verifica, anche in sede esecutiva, della sussistenza del vincolo della continuazione tra reati già giudicati; impone al giudice una motivazione basata su elementi concreti e specifici.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla disciplina sanzionatoria per reati in materia di stupefacenti; citata per indicare una delle tipologie di reato considerate nelle sentenze presupposte, la cui eterogeneità è stata valutata ai fini dell'esclusione della continuazione.

  • art. 23, comma 1, n. 1, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma relativa alla disciplina delle armi (reato richiamato fra quelli per cui il ricorrente è stato condannato), utilizzata dalla Corte per evidenziare l'eterogeneità delle condotte.

  • art. 697 codice penale

    Norma del codice penale richiamata tra i reati valutati; contribuisce a evidenziare la varietà delle fattispecie censurate al ricorrente.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Giurisprudenza della Corte di legittimità che richiama i criteri necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e sottolinea la necessità di indicatori concreti.

  • Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi

    Decisione che distingue la continuazione dalla reiterazione come "programma di vita" dedito al crimine, rimandando questi casi agli istituti della recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un "programma criminoso" unitario, originariamente progettato almeno nelle sue linee essenziali; non basta la mera somma di reati o la vicinanza temporale.
  • In sede esecutiva, come in fase di cognizione, la verifica della continuazione richiede indicatori concreti e specifici (omogeneità tipologica, tutela dello stesso bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità).
  • L'eterogeneità delle fattispecie (diversi beni protetti o tipologie di reato) e un arco temporale non strettamente ravvicinato ostano al riconoscimento della continuazione.
  • La mera ripetizione di reati nel tempo non implica automaticamente la continuazione: una "propensione al crimine" più correttamente rileva ai fini di recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, che seguono parametri sanzionatori diversi.
  • I giudici non possono fondare il riconoscimento della continuazione su indici meramente presuntivi o generiche congetture: la decisione deve poggiare su elementi fattuali specifici e motivati.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione (in esecuzione o in cognizione) ha l'onere di allegare e dimostrare gli elementi che costituiscono un programma criminoso unitario; informazioni generiche o riferimenti astratti alle caratteristiche dei reati sono insufficienti.
  • Nel valutare richieste analoghe, è utile comparare tipologia di reato, bene giuridico tutelato, modalità operative e temporalità per verificare se le condotte siano riconducibili a un progetto criminoso condiviso.

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