Cassazione Penale, Sentenza n. 10026/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16/10/2025 con cui il GIP del Tribunale di Palermo, in veste di Giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. e art. 671 c.p.p. in relazione a reati già giudicati con sentenze irrevocabili (emesse il 20/01/2020, 04/11/2022 e 04/05/2023). Cinà deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della continuazione, sostenendo l'esistenza di correlazione tra i fatti per tipologia parzialmente omogenea, contiguità territoriale e arco temporale contenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee essenziali; non sono sufficienti indici meramente presuntivi o considerazioni generiche. Nel caso concreto il GIP aveva correttamente ritenuto ostativa la spiccata propensione del ricorrente alla commissione di reati (desunta dalla lunga carriera criminale, dall'arco temporale dei fatti – 2019/2020 – e dall'eterogeneità delle condotte), elementi incompatibili con il vincolo della continuazione. La Corte ha precisato che la reiterazione delinquenziale può essere disciplinata da istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità, tendenza a delinquere) e non dalla continuazione. Per questi motivi il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, codice penale
La continuazione richiede l'appartenenza delle condotte a un unico programma criminoso originariamente progettato; l'istituto opera come "favor rei" e non deve essere confuso con fenomeni di reiterazione delinquenziale che implicano recidiva o abitualità.
art. 671 codice di procedura penale
Disposizione procedurale che disciplina la verifica, anche in sede esecutiva, della sussistenza del vincolo della continuazione tra reati già giudicati; impone al giudice una motivazione basata su elementi concreti e specifici.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulla disciplina sanzionatoria per reati in materia di stupefacenti; citata per indicare una delle tipologie di reato considerate nelle sentenze presupposte, la cui eterogeneità è stata valutata ai fini dell'esclusione della continuazione.
art. 23, comma 1, n. 1, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma relativa alla disciplina delle armi (reato richiamato fra quelli per cui il ricorrente è stato condannato), utilizzata dalla Corte per evidenziare l'eterogeneità delle condotte.
art. 697 codice penale
Norma del codice penale richiamata tra i reati valutati; contribuisce a evidenziare la varietà delle fattispecie censurate al ricorrente.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Giurisprudenza della Corte di legittimità che richiama i criteri necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e sottolinea la necessità di indicatori concreti.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Decisione che distingue la continuazione dalla reiterazione come "programma di vita" dedito al crimine, rimandando questi casi agli istituti della recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un "programma criminoso" unitario, originariamente progettato almeno nelle sue linee essenziali; non basta la mera somma di reati o la vicinanza temporale.
- In sede esecutiva, come in fase di cognizione, la verifica della continuazione richiede indicatori concreti e specifici (omogeneità tipologica, tutela dello stesso bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità).
- L'eterogeneità delle fattispecie (diversi beni protetti o tipologie di reato) e un arco temporale non strettamente ravvicinato ostano al riconoscimento della continuazione.
- La mera ripetizione di reati nel tempo non implica automaticamente la continuazione: una "propensione al crimine" più correttamente rileva ai fini di recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, che seguono parametri sanzionatori diversi.
- I giudici non possono fondare il riconoscimento della continuazione su indici meramente presuntivi o generiche congetture: la decisione deve poggiare su elementi fattuali specifici e motivati.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione (in esecuzione o in cognizione) ha l'onere di allegare e dimostrare gli elementi che costituiscono un programma criminoso unitario; informazioni generiche o riferimenti astratti alle caratteristiche dei reati sono insufficienti.
- Nel valutare richieste analoghe, è utile comparare tipologia di reato, bene giuridico tutelato, modalità operative e temporalità per verificare se le condotte siano riconducibili a un progetto criminoso condiviso.
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