Risoluzione n. 47 del 8/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il volume d’affari rilevante ai fini dell’anticipo dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi va determinato secondo l’art. 20 del DPR 633/1972, considerando il volume complessivo del soggetto e non delle singole attività. Per il 2019 si guarda al volume d’affari 2018; le attività iniziate nel 2019 sono escluse dall’obbligo per quell’anno, fermo restando l’adempimento volontario.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; determinazione del volume d'affari superiore a 400.000 euro
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: chiarimenti sul volume d'affari
La risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 fornisce chiarimenti interpretativi sull’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con particolare riguardo alla soglia di "volume d’affari superiore a 400.000 euro" che anticipa dal 1° luglio 2019 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il documento precisa anche il criterio di calcolo della soglia in presenza di più attività e per le attività avviate nel corso del 2019.
Quadro normativo e contenuto dell’obbligo
L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede, in via generale, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. La medesima disposizione stabilisce che tale regime sostituisce gli obblighi di registrazione previsti dall’articolo 24, primo comma, del decreto IVA.
La norma dispone inoltre che:
- l’obbligo decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018;
- un futuro decreto del Ministero dell’economia e delle finanze potrà prevedere specifici esoneri in ragione della tipologia di attività esercitata.
Portata generale della disciplina
L’Agenzia evidenzia che, in attesa del decreto ministeriale sugli esoneri, la disposizione introduce una regola generale che si applica a tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972. Ne consegue che la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono, in via ordinaria, il precedente sistema di certificazione fiscale dei corrispettivi fondato su ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
Resta comunque fermo:
- l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente;
- la possibilità di continuare a registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del decreto IVA su base volontaria.
Determinazione del "volume d'affari" rilevante
Per individuare i soggetti destinatari dell’anticipo dell’obbligo al 1° luglio 2019, la risoluzione chiarisce che, in mancanza di una specifica definizione nell’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015, il termine "volume d’affari" deve essere inteso secondo l’articolo 20 del decreto IVA.
In base a tale disposizione, il volume d’affari è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare ai sensi degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26.
Da ciò deriva che:
- il volume d’affari va riferito al soggetto passivo nel suo complesso;
- non va considerato il volume d’affari delle singole attività svolte;
- ciò vale anche se il contribuente svolge sia attività rientranti nell’articolo 22 del decreto IVA sia altre attività soggette a fatturazione.
Criterio temporale di verifica della soglia
Poiché l’articolo 20 del decreto IVA richiama un computo su base annuale, l’Agenzia precisa che per individuare i soggetti tenuti all’anticipazione dell’obbligo al 1° luglio 2019 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018.
Ne discendono due conseguenze operative:
- il superamento della soglia di 400.000 euro deve essere verificato sul volume d’affari 2018;
- le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.
Adempimenti facoltativi in assenza di obbligo
Anche nei casi in cui l’obbligo non sussista, il documento conferma la possibilità di effettuare volontariamente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Indicazioni finali e vigilanza amministrativa
La risoluzione si chiude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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