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Risoluzione

Risoluzione n. 46 del 18/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la trasmissione all'ENEA dei dati sugli interventi edilizi con risparmio energetico, prevista dall'art. 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013, è un adempimento obbligatorio ma la sua omissione o tardività non comporta la perdita della detrazione fiscale, in assenza di una specifica sanzione normativa.

Trasmissione telematica all'ENEA dei dati sugli interventi di recupero edilizio e conseguenze della mancata comunicazione

Trasmissione ENEA per interventi di recupero edilizio

La risoluzione esamina gli effetti fiscali della mancata o tardiva trasmissione all'ENEA delle informazioni relative a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico. Il chiarimento riguarda la detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR, come richiamata e disciplinata dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Quadro normativo di riferimento

L'adempimento discende dall'art. 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La norma prevede la trasmissione telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito.

La risoluzione richiama anche il decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, contenente le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per ristrutturazioni edilizie. In particolare, l'art. 4 di tale decreto elenca in modo tassativo i casi di diniego della detrazione.

Ambito oggettivo dell'adempimento

La trasmissione all'ENEA non riguarda tutti gli interventi agevolati con la detrazione per ristrutturazioni edilizie, ma solo quelli edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.

Non devono invece essere comunicati gli interventi ammessi alla detrazione che non determinano risparmio energetico.

È inoltre prevista la trasmissione dei dati relativi all'acquisto, nel 2018, di elettrodomestici in classe energetica A+ e dei forni in classe A, a condizione che l'acquisto sia collegato a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per tali acquisti, la detrazione è richiamata come pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, su una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.

Modalità e termini di trasmissione

L'ENEA, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, ha predisposto un sito web dedicato per effettuare la trasmissione dei dati.

La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Poiché il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi con data di fine lavori o collaudo compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine di 90 giorni decorre da quest'ultima data.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, tramite avviso sul sito ENEA, una proroga dei termini per l'anno 2018 fino al 1° aprile 2019, su richiesta degli operatori del settore e delle associazioni di categoria.

Conseguenze della mancata o tardiva trasmissione

Il chiarimento centrale della risoluzione riguarda la rilevanza fiscale dell'omissione o del ritardo nella trasmissione. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la mancata trasmissione non comporta la perdita del diritto alla detrazione, poiché la norma non prevede alcuna sanzione specifica per l'inadempimento.

L'Agenzia delle Entrate condivide tale orientamento e sottolinea che:

  • l'obbligo di trasmissione è previsto per finalità di monitoraggio;
  • l'art. 4 del D.M. n. 41/1998 non include la mancata o tardiva comunicazione ENEA tra le cause di diniego della detrazione;
  • nemmeno l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 prevede la perdita del beneficio in caso di omissione o ritardo.

Conclusione operativa

In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione all'ENEA delle informazioni previste dall'art. 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013 non comporta la perdita della detrazione spettante per gli interventi agevolati. L'adempimento resta obbligatorio, ma il suo mancato rispetto non incide sul diritto al beneficio fiscale.

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