Sentenza n. 1502/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2456/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 15 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta docente per quattro anni scolastici e liquidato le spese di lite al difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2456/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 maggio 2024. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00, nonché a pagare al difensore antistatario € 730,00, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%. Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva eseguito nessuna delle due statuizioni. Le ricorrenti hanno quindi domandato l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire la prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, e che era stata notificata all’Amministrazione da oltre 120 giorni, termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di corrispondere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per complessivi € 2.000,00, e di pagare al difensore antistatario € 730,00, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall’investitura da parte del creditore e precisando che non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza civile è stato ritenuto comprovato dall’attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione deve essere rispettato prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la norma sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato civile.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il giudicato abbia riconosciuto prestazioni patrimoniali o altre obbligazioni a carico dell’Amministrazione.
- Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, munito dei requisiti necessari per l’esecuzione, presso la sede del debitore pubblico.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata inerzia dell’Amministrazione e l’assenza di prova dell’integrale adempimento del giudicato giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, per assicurare l’esecuzione del giudicato.
- Non spetta un compenso aggiuntivo al Commissario ad acta quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato e riguardano attività proprie della gestione della spesa pubblica.
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