Sentenza del 12/11/2020 n. 3480 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Metodo analitico induttivo - Motivazione per relationem - Redditi determinati in base alle scritture contabili - Rettifica - Presunzioni gravi, precise e concordanti - Inattendibilità contabilità - Processo verbale di constatazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha operato un accertamento con metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. 600/73, rettificando componenti reddituali nonostante la presenza di contabilità formalmente tenuta. Si è ritenuto che la contabilità fosse complessivamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, rilevabili anche dalla lettura del processo verbale di constatazione (P.V.C.), atto presupposto dell'accertamento. La motivazione dell'atto impositivo è stata resa per relationem richiamando il contenuto del P.V.C., alla luce di una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, co. 1, dello Statuto dei diritti del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo e la rettifica dei redditi nonostante l'esistenza di scritture contabili, poiché la contabilità è stata valutata complessivamente inattendibile in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha altresì ammesso che la motivazione dell'atto impositivo possa essere assoluta per relationem richiamando il P.V.C., purché quest'ultimo contenga elementi chiari e sufficienti a giustificare l'accertamento, in conformità con l'art. 7, co. 1, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d)
Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito con metodo analitico-induttivo quando le scritture contabili non risultano attendibili. Nel caso esaminato è stato applicato per giustificare la rettifica dei componenti reddituali nonostante la presenza di contabilità formale.
Statuto del contribuente, art. 7, co. 1
La motivazione degli atti amministrativi tributari può essere soddisfatta anche per relationem richiamando altro atto (es. P.V.C.) quando tale atto contenga elementi chiari e sufficienti. L'interpretazione adottata è non meramente formalistica, ammettendo riferimenti ad atti presupposti purché la motivazione nel complesso sia idonea a garantire il diritto di difesa.
Massime di principio
- La mera esistenza di scritture contabili non esclude automaticamente l'accertamento analitico-induttivo: se emergono presunzioni gravi, precise e concordanti che ne attestano l'inattendibilità, l'Ufficio può rettificare i redditi.
- Le presunzioni su cui si fonda l'accertamento devono essere gravi, precise e concordanti: non si tratta di semplici indizi, ma di elementi logici e documentali che rendono seriamente dubbia la completezza o fedeltà della contabilità.
- Il processo verbale di constatazione (P.V.C.) può rappresentare fonte legittima di motivazione per relationem dell'atto impositivo, purché contenga elementi esaustivi e coerenti che consentano di ricostruire le ragioni dell'accertamento.
- L'art. 7 dello Statuto del contribuente non vieta il richiamo ad altri atti per la motivazione, ma impone che il corpo motivazionale complessivo permetta al contribuente di comprendere le ragioni dell'atto e di esercitare il diritto di difesa.
- In sede contenziosa il contribuente dovrà contestare sia l'interpretazione dei fatti dell'Ufficio sia la sussistenza e la congruenza delle presunzioni: l'accertamento può reggere solo se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di un solido fondamento probatorio.
- L'utilizzo del metodo analitico-induttivo richiede comunque una motivazione adeguata e riferimenti fattuali concreti; la relazione al P.V.C. è ammissibile, ma il P.V.C. stesso deve essere ricco di elementi di fatto e di sufficiente precisione.
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