Ordinanza n. 176/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione presso un Deposito Munizioni del Ministero della Difesa, anziché presso la sede richiesta di Cagliari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, in seguito al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, è stato assegnato presso un Deposito Munizioni ubicato in una sede diversa da quella richiesta. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la direttiva ministeriale sui criteri di assegnazione e il contratto individuale di lavoro, nella parte relativa alla sede di servizio. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che l’Amministrazione avrebbe escluso il necessario bilanciamento tra interessi pubblici e privati e limitato le possibilità di deroga ai criteri generali di assegnazione, senza adeguatamente considerare le problematiche sanitarie e assistenziali rappresentate e le esigenze familiari.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che il provvedimento fosse stato adottato in conformità ai criteri della disciplina di settore relativa al transito del personale militare nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa. Ha inoltre rilevato che l’istruttoria aveva considerato il profilo professionale dell’interessato, le limitazioni sanitarie accertate e le esigenze organizzative dell’Amministrazione. Le esigenze familiari dedotte non risultavano adeguatamente documentate per integrare una delle specifiche ipotesi derogatorie previste dalla normativa interna. Non sono emersi, allo stato, profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice non li ha ritenuti integrati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della decisione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assegnazione del personale transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa può ritenersi assistita da fumus di legittimità quando risulti conforme ai criteri della disciplina di settore e fondata su un’istruttoria che abbia considerato il profilo professionale dell’interessato, le limitazioni sanitarie accertate e le esigenze organizzative dell’Amministrazione.
- Le esigenze familiari addotte per ottenere una deroga ai criteri generali di assegnazione non sono sufficienti, nella fase cautelare, se non risultano adeguatamente documentate e riconducibili a una specifica ipotesi derogatoria prevista dalla normativa applicabile.
- L’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nelle valutazioni relative alla sede di servizio esclude, allo stato del sommario esame cautelare, la concessione della sospensione dell’atto di assegnazione.
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