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Sentenza

Sentenza n. 1875/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 113/2020, pubblicata il 23 gennaio 2020 e notificata in forma esecutiva il 5 marzo 2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 113/2020. Dopo l’iscrizione a ruolo del procedimento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha corrisposto le somme dovute. Il ricorso era stato reso necessario dal ritardo dell’ente nell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto dell’avvenuto pagamento successivo all’iscrizione a ruolo. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché il ritardo nel pagamento aveva determinato la proposizione dell’azione di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 300,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA; distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ritenuto che sia cessata la materia del contendere, ma che le spese di lite debbano essere poste a carico dell’amministrazione, il cui ritardo nel pagamento ha determinato la proposizione dell’azione di ottemperanza;

    Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo l’iscrizione a ruolo determina la cessazione della materia del contendere; il ritardo che ha reso necessario il ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione adempie dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’adempimento tardivo dell’amministrazione ha determinato la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico nonostante la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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