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Sentenza

Sentenza n. 4842/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1504/2022, RG n. 4440/2021, resa in data 7 novembre 2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, e pubblicata in pari data

Giustizia amministrativa202505652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 2.450,54 oltre accessori di legge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1504/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente e condannato l’amministrazione al pagamento di € 2.450,54 oltre accessori. Dedotta l’inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento. La ricorrente ha inoltre prodotto la certificazione del passaggio in giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’ottemperanza per l’inadempimento dell’amministrazione a una pronuncia esecutiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario, stabilito in € 500,00, è posto a carico del Ministero. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: l’ulteriore somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in forza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale solo se funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari per introdurre l’ottemperanza; restano escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, riconducibili alla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di azionare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’adempimento, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre all’amministrazione inadempiente il pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua scadenza ha contribuito a integrare i presupposti dell’ottemperanza.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Riguardano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono state riconosciute nell’ottemperanza perché riferite a una diversa modalità esecutiva liberamente scelta dal creditore.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione statale che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando sia decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’inadempimento non sia stato contestato dall’amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso e le spese dell’attività commissariale.
  • La misura prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorrendo dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione; da tale momento il creditore deve attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto quando siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, poiché derivano dalla scelta di una diversa modalità di esecuzione.
  • Il creditore della pubblica amministrazione può scegliere tra esecuzione forzata civile e giudizio di ottemperanza, ma, una volta scelta l’ottemperanza, non può trasferire in tale giudizio le spese proprie degli strumenti di esecuzione civile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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