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Sentenza

Sentenza del 15/02/2022 n. 662 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando a XXXX S.p.A. di pagare quanto dovuto all'avvocato antistatario del contribuente. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma pro tempore e fissata un'udienza di verifica dell'adempimento (15 giugno 2022). Inoltre XXXX è stata condannata al pagamento delle spese del presente giudizio camerale pari a euro 700,00 oltre accessori di legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Ricorso per ottemperanza ex art. 70 D.lgs. 546/1992 per il mancato pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza C.T.P. Roma n. 5317/2017 e confermate con sentenza C.T.R. Lazio n. 4206/2019 (importo complessivo contestato euro 2.557,75 circa). Il ricorrente aveva inviato la documentazione per il pagamento e una messa in mora; la sentenza di appello era divenuta definitiva per omessa impugnazione e notificata al domiciliatario via PEC. Nonostante ciò è trascorso oltre un anno senza che la resistente adempisse, pertanto è stato chiesto l'intervento della Commissione per ottenere l'esecuzione della pronuncia.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 70

    Norma richiamata come base per il ricorso per ottemperanza: la Commissione Tributaria regionale può pronunciare per l'esecuzione delle proprie sentenze definitive.

  • D.lgs. 546/1992, art. 68, comma 2

    Richiamato insieme all'art. 69 come presupposto procedurale per l'azione di ottemperanza in caso di perdurante inadempimento del soggetto condannato.

  • D.lgs. 546/1992, art. 69, comma 1

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inadempimento e consente di attivare le procedure di esecuzione in sede tributaria.

  • D.lgs. 546/1992, artt. 16-bis e 38

    Riferimento usato per attestare la validità della notifica via PEC al domiciliatario e la decorrenza degli effetti della sentenza ai fini della sua definitività.

Massime di principio

  • Se una sentenza tributaria che condanna una parte al pagamento di spese diventa definitiva e la parte condannata non ottempera, il creditore può promuovere ricorso per ottemperanza dinanzi alla Commissione territoriale competente.
  • Una messa in mora e la prova della notifica (anche via PEC al domiciliatario) sono elementi rilevanti per dimostrare il perdurante inadempimento e legittimare il ricorso per ottemperanza.
  • La Commissione può ordinare il pagamento e, se necessario, nominare un commissario ad acta (es. il Prefetto) per l'esecuzione della sentenza e fissare una udienza di verifica dell'adempimento.
  • Il successo del ricorso per ottemperanza può comportare l'ulteriore condanna alle spese del procedimento di ottemperanza: è quindi frequente chiedere anche la liquidazione di tali oneri.
  • In pratica, prima di proporre il ricorso per ottemperanza è opportuno documentare la sentenza passata in giudicato, le notifiche effettuate, l'invio della messa in mora e il decorso di un congruo termine senza pagamento.

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