Sentenza n. 3411/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 3839/2024 del 28 agosto 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato riconosciuto, rispettivamente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2022/2023, il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle somme indicate nel titolo. La sentenza era stata ritualmente notificata all’Amministrazione, ma il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l’esistenza, l’ammontare o l’esigibilità del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l’inottemperanza del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato. Il giudice ha ritenuto decisivi la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e l’assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale. Ha inoltre rilevato che il credito non era stato contestato dal Ministero né nell’an né nel quantum. È stato assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza al giudicato e consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza e adottare le misure necessarie all’esecuzione del titolo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il pagamento delle somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di un titolo esecutivo può essere richiesto in sede di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto tale termine era decorso senza che il Ministero avesse adempiuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all’amministrazione debitrice, non venga eseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.
- In presenza della mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può accertare l’inottemperanza e assegnare all’amministrazione un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’assenza di contestazioni dell’amministrazione sull’esistenza e sull’ammontare del credito, accompagnata dalla mancata produzione di indicazioni sull’iter di pagamento, conferma l’inadempimento dell’obbligo pecuniario risultante dal titolo esecutivo.
- Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico e risultino connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo a carico dell’amministrazione inadempiente.
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