Sentenza n. 472/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Cremona aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di conversione, presentata il 13 gennaio 2025, sostenendo che la richiesta di protezione internazionale era stata presentata il 16 dicembre 2022, anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 20/2023, e che il ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, intervenuto dopo tale entrata in vigore, fosse imputabile all’Amministrazione. Nel ricorso gerarchico aveva invece sostenuto che il 16 dicembre 2022 fosse la data della richiesta di protezione speciale e che il permesso fosse stato rilasciato tardivamente per effetto del ritardo della Commissione territoriale. Nel ricorso giurisdizionale ha fondato le censure sull’assunto diverso che il 16 dicembre 2022 corrispondesse alla data di rilascio del permesso, sicché il titolo sarebbe stato in corso di validità alla data di entrata in vigore del d.l. 20/2023. Il ricorso gerarchico conteneva quindi una sola censura di erronea applicazione di legge, riferita al ritardo amministrativo, mentre il ricorso giurisdizionale introduceva una diversa ricostruzione del fatto e una censura non proposta nella sede gerarchica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure dedotte in sede giurisdizionale perché fondamentalmente diverse da quelle formulate nel ricorso gerarchico. Richiamando l’orientamento consolidato, ha affermato che, quando il giudizio segue una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, non possono essere introdotti motivi nuovi non dedotti nella precedente sede amministrativa contenziosa, salvo che il termine ordinario per impugnare l’atto originario non sia ancora scaduto. La regola impedisce di utilizzare il ricorso gerarchico per eludere il termine decadenziale dell’impugnazione giurisdizionale dell’atto originario. Poiché nel ricorso gerarchico il ricorrente aveva sostenuto che il permesso fosse stato rilasciato tardivamente, mentre nel giudizio aveva affermato che il permesso fosse già stato rilasciato il 16 dicembre 2022, le censure risultavano nuove e non esaminabili. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, in misura ridotta per la mancata articolazione di difese da parte dell’Amministrazione.
Norme richiamate
d.l. 20/2023
La disciplina rilevante per la conversione dei permessi per protezione speciale in permessi per lavoro subordinato, secondo la ricostruzione riportata nel provvedimento amministrativo.
art. 6 d.P.R. 1199/1971
Il decorso di novanta giorni senza decisione sul ricorso gerarchico ha consentito la proposizione del ricorso giurisdizionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione relativa alla novità delle censure è stata rilevata dal giudice in udienza e sottoposta al contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio contro la decisione adottata su ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi che non siano stati dedotti nella precedente sede contenziosa amministrativa, salvo che il termine ordinario per impugnare l’atto originario non sia ancora scaduto.
- Il ricorso gerarchico non può essere utilizzato per eludere il termine decadenziale dell’impugnazione giurisdizionale dell’atto originario mediante la successiva proposizione, per saltum, di censure non formulate nella sede amministrativa.
- La modifica in sede giurisdizionale della ricostruzione fattuale posta a fondamento del ricorso gerarchico, quando comporti una diversa censura dell’atto impugnato, integra motivo nuovo e determina l’inammissibilità della relativa doglianza.
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