Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 47/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Previa ogni più opportuna misura cautelare dell'Ingiunzione di pagamento ai sensi del RD n. 639/1910 prot. n. 25866 emessa dal Comune di Fermo - Settore Servizio risorse finanziarie in data 7.05.2018 e notificata il 10.05.2018, nonché di qualsiasi altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e/o incognito

Giustizia amministrativa202600021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 per euro 29.539,69

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Fermo il 7 maggio 2018 e notificata il 10 maggio 2018, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, in sede cautelare, che il pregiudizio grave e irreparabile non è stato dimostrato, poiché l'importo richiesto grava su ciascun ricorrente per circa euro 7.385 e potrebbe essere eventualmente ristorato all'esito del giudizio di merito. Quanto al fumus boni iuris, la domanda non appare prima facie sufficientemente fondata: il presupposto dell'esigibilità del credito, individuato nell'edificazione, si è verificato quando il permesso di costruire era ancora intestato ai ricorrenti. Essi, qualificandosi espressamente come titolari del permesso, hanno presentato il 9 ottobre 2017 la SCIA di fine lavori, dichiarando l'ultimazione dei lavori al 3 ottobre 2017, nonché la richiesta di agibilità. La richiesta di volturazione del titolo edilizio è stata presentata solo successivamente, il 14 dicembre 2017. I rapporti contrattuali interni tra i ricorrenti e l'esecutore dei lavori non incidono, secondo la valutazione cautelare, sull'esigibilità del credito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il periculum in mora, non essendo stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile in relazione a una somma individualmente determinata in circa euro 7.385, suscettibile di eventuale ristoro economico nella decisione di merito. Ha inoltre ritenuto carente, prima facie, il fumus boni iuris, poiché l'edificazione si è verificata mentre il titolo edilizio risultava intestato ai ricorrenti, i quali avevano dichiarato la fine dei lavori e richiesto l'agibilità in tale qualità; la successiva volturazione non appare quindi idonea, in questa fase, a escludere l'esigibilità del credito. I rapporti contrattuali interni con l'esecutore non rilevano nei confronti dell'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state rimesse alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • R.D. n. 639/1910

    Disciplina l'ingiunzione di pagamento mediante la quale è stato richiesto ai ricorrenti il pagamento della somma controversa.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare; la misura è stata negata per l'assenza congiunta di periculum in mora e fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla richiesta di una somma di denaro non è grave e irreparabile quando l'esborso individuale, per la sua entità, sia suscettibile di eventuale ristoro economico all'esito del giudizio di merito.
  • Ai fini della verifica cautelare dell'esigibilità di un credito collegato all'edificazione, assume rilievo la titolarità del titolo edilizio al momento in cui l'edificazione si è verificata; una successiva volturazione del titolo non esclude, prima facie, l'esigibilità del credito maturato anteriormente.
  • I rapporti contrattuali interni tra i titolari del titolo edilizio e l'esecutore dei lavori non incidono, nei confronti dell'amministrazione, sul presupposto di esigibilità del credito collegato all'edificazione.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.