Cassazione Civile, Ordinanza n. 26044/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La Curatela del fallimento di una società in nome collettivo dedusse che due persone fisiche avevano acquistato un terreno e che su di esso era stato edificato un capannone con fondi provenienti da un finanziamento agevolato concesso alla società, poi fallita insieme al socio illimitatamente responsabile. Chiese in via principale l'accertamento della proprietà del fabbricato; in subordine, un indennizzo pari all'incremento di valore del terreno; in ulteriore subordine, il pagamento del valore dei materiali e della manodopera utilizzati per la costruzione. I proprietari contestarono le domande e proposero riconvenzionale per ottenere un equo indennizzo in ragione della paralisi di fatto dei loro diritti sull'immobile. Il Tribunale di Crotone rigettò tutte le domande. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 992/2024 depositata il 12 settembre 2024, rigettò l'appello della Curatela. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1150, terzo comma, c.c., ha sostenuto che la disciplina dell'indennizzo per i miglioramenti, pur riferita al possessore, dovesse essere applicata analogicamente al detentore per evitare l'arricchimento senza causa del proprietario. Con il secondo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 935 e 936 c.c., ha lamentato che la domanda subordinata relativa al valore dei materiali e della manodopera fosse stata esaminata alla stregua dell'art. 935 c.c., benché fosse stata proposta ai sensi dell'art. 936 c.c. per la costruzione eseguita da un terzo con materiali propri su suolo altrui. Ha inoltre sostenuto che la conoscenza dei lavori da parte dei proprietari e la mancata opposizione non escludessero, di per sé, l'indennizzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: l'art. 1150 c.c. è norma speciale ed eccezionale, riservata al possessore, e non è applicabile analogicamente al mero detentore; la disciplina generale dell'arricchimento senza causa non consente di superare tale limite nei casi regolati dalla norma speciale. Ha accolto il secondo motivo: la Curatela aveva allegato la realizzazione del capannone da parte della società con materiali propri su terreno altrui, fattispecie riconducibile all'art. 936 c.c., mentre la decisione d'appello aveva valutato la domanda sulla base dell'art. 935 c.c., relativo all'opera realizzata dal proprietario del fondo con materiali altrui. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per riesaminare la domanda di accertamento e pagamento del credito corrispondente al valore dei materiali e della manodopera. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1150 c.c.
Va dunque esclusa la possibilità di un’applicazione analogica della norma, e ciò in conformità all’orientamento consolidato di legittimità secondo cui le disposizioni contenute negli artt. 1150 e ss. c.c. richiedono la qualità di possessore in colui che agisca per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle indennità o per far valere il diritto di ritenzione, e, essendo esse norme di carattere eccezionale, non sono applicabili per analogia al mero detentore.
La disciplina dell'indennizzo per miglioramenti e del rimborso delle spese prevista dall'art. 1150 c.c. presuppone la qualità di possessore ed è eccezionale; non può essere estesa per analogia al mero detentore.
art. 2041 c.c.
Dal confronto tra le norme in questione emerge che, pur rispondendo entrambe all’esigenza di evitare l’ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di un altro (l’art. 1150 c.c. all’esigenza di evitare che il proprietario tragga vantaggio dall'aumento di valore della cosa a spese di chi la possiede), la disposizione di cui all’art. 1150 c.c. presenta carattere di specialità rispetto alla norma generale di cui all’art. 2041 c.c., e ciò con riferimento non soltanto all’aspetto soggettivo, riguardando essa il solo possessore, ma anche, come si è visto, alla misura dell’indennizzo, stabilita in maniera differenziata a seconda dello stato psicologico del possessore medesimo, e al presupposto del diritto all’indennità, costituito dalla sussistenza dei miglioramenti al tempo della restituzione.
L'azione generale di arricchimento non può essere utilizzata per eludere la disciplina speciale dell'art. 1150 c.c. quando la fattispecie ricade in quest'ultima, che individua specificamente i soggetti legittimati, la misura dell'indennizzo e i relativi presupposti.
art. 2042 c.c.
L’azione in questione ha carattere sussidiario, per cui essa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.).
L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è proponibile quando l'interessato dispone di un'altra azione indennitaria applicabile alla fattispecie.
art. 936 c.c.
La seconda ipotesi è quella verificatasi nella fattispecie, posto che, mentre la Curatela ricorrente ha dedotto di aver realizzato il capannone oggetto di causa con materiali propri su suolo altrui, fattispecie che rientra nel disposto dell’art. 936 c.c., la Corte d’appello ha invece rigettato la domanda di indennizzo per assenza dei presupposti di cui all’art. 935 c.c., norma che regola, invece, la diversa fattispecie della realizzazione dell’opera da parte del proprietario del fondo con materiali altrui.
La domanda di indennizzo per un'opera realizzata da un soggetto diverso dal proprietario del fondo, con materiali propri su suolo altrui, va esaminata alla luce dell'art. 936 c.c.; l'art. 935 c.c. disciplina invece l'ipotesi in cui sia il proprietario del fondo a costruire utilizzando materiali altrui.
art. 935 c.c.
La seconda ipotesi è quella verificatasi nella fattispecie, posto che, mentre la Curatela ricorrente ha dedotto di aver realizzato il capannone oggetto di causa con materiali propri su suolo altrui, fattispecie che rientra nel disposto dell’art. 936 c.c., la Corte d’appello ha invece rigettato la domanda di indennizzo per assenza dei presupposti di cui all’art. 935 c.c., norma che regola, invece, la diversa fattispecie della realizzazione dell’opera da parte del proprietario del fondo con materiali altrui.
L'art. 935 c.c. si applica alla costruzione realizzata dal proprietario del fondo con materiali altrui e non regola la diversa ipotesi dell'opera eseguita da un terzo con materiali propri su fondo altrui.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge comprende sia l'erronea individuazione della fattispecie astratta, sia l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella norma, sia la derivazione dalla norma di conseguenze incompatibili con la sua corretta interpretazione.
Massime di principio
- L'indennizzo previsto dall'art. 1150 c.c. per miglioramenti e il rimborso delle spese spettano al possessore; trattandosi di disciplina eccezionale e speciale, non sono estensibili per analogia al mero detentore.
- L'azione generale di arricchimento senza causa è sussidiaria e non può sostituire o ampliare una specifica azione indennitaria regolata da una norma speciale, né superare i presupposti soggettivi e oggettivi fissati da quest'ultima.
- La costruzione eseguita da un terzo con materiali propri su suolo altrui ricade nell'art. 936 c.c.; l'art. 935 c.c. riguarda invece l'opera realizzata dal proprietario del fondo con materiali altrui. La domanda deve essere qualificata e decisa in base ai fatti allegati, applicando la norma corrispondente alla fattispecie concreta.
- Il vizio di falsa applicazione di legge ricorre quando una fattispecie concreta viene sussunta in una qualificazione giuridica non pertinente perché la norma astratta non è idonea a regolarla.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26029/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26019/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26020/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2026 del 01/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →