Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16634/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

Tre fratelli avevano introdotto davanti al Tribunale di Genova un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione della madre, indicando beni situati a Milano e Genova. La sorella convenuta aveva aderito alla divisione e, in via riconvenzionale, aveva chiesto anche lo scioglimento della comunione su un immobile sito in Pré Saint Didier e sui beni mobili ivi contenuti, comunione formatasi in parte per successione paterna e in parte per donazioni materne effettuate in quote diverse ai figli; aveva inoltre proposto azione di riduzione delle donazioni eccedenti la quota di legittima, anche con riguardo a quel bene e ad un terreno con fabbricati in Borgonovo Val Tidone. Il Tribunale di Genova aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Aosta per la riconvenzionale relativa al bene di Pré Saint Didier e affermando che la competenza territoriale esclusiva ex art. 22 c.p.c. impedisse il cumulo di domande di divisione aventi diversa provenienza e attratte da fori territoriali diversi. Con il regolamento di competenza, la ricorrente ha sostenuto che la domanda riconvenzionale di riduzione delle donazioni, formulata anche in relazione al bene di Pré Saint Didier, comportasse l’attrazione dell’intera controversia nella competenza del Tribunale di Genova, secondo la disciplina della riconvenzionale e del simultaneus processus.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il Tribunale di Genova non si fosse limitato a disporre la separazione delle domande, ma avesse erroneamente declinato la competenza sulla domanda riconvenzionale. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., il giudice della causa principale conserva la competenza sulla riconvenzionale quando questa non ecceda la sua competenza per materia e valore, anche se, considerata autonomamente, ricadrebbe nella competenza territoriale inderogabile di altro giudice. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata nella parte in cui aveva declinato la competenza territoriale e ha dichiarato competente il Tribunale di Genova, al quale ha rimesso le parti per la riassunzione, con regolamento delle spese demandato al merito.

Norme richiamate

  • art. 22 c.p.c.

    la Corte richiama la questione della competenza territoriale esclusiva in materia divisionale, ma non fonda su tale norma la decisione finale, privilegiando la disciplina della riconvenzionale

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato per escludere che il solo vincolo di connessione soggettiva consenta la deroga alla competenza territoriale, ma senza assumere rilievo decisivo

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento del tribunale sulla deroga alla competenza per valore, non condiviso dalla Corte come base decisiva del caso

  • art. 36 c.p.c.

    la norma viene interpretata nel senso che la riconvenzionale è attratta nella competenza del giudice della causa principale, salvo i soli casi di incompetenza per materia o per valore

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per la resistenza al regolamento di competenza

  • art. 21 c.p.c.

    menzionato solo in via incidentale, senza rilievo decisivo, quale possibile diverso criterio di competenza per lo scioglimento della comunione su bene singolo

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 36 c.p.c.

    è la disposizione centrale: la limitazione dell'esclusione dell'attrazione ai soli casi di incompetenza per materia o valore impedisce al giudice di declinare la competenza sulla riconvenzionale per ragioni solo territoriali

Massime di principio

  • La domanda riconvenzionale resta attratta nella competenza del giudice adito per la causa principale quando non supera i limiti di materia e valore di quella competenza, anche se, isolatamente considerata, sarebbe devoluta alla competenza territoriale inderogabile di un diverso giudice.
  • L'art. 36 c.p.c. è norma eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica: le ipotesi di esclusione dell'attrazione della riconvenzionale sono solo quelle espressamente previste per materia e valore.
  • In presenza di cause riconvenzionali connesse alla domanda principale, il giudice può eventualmente disporre la separazione delle domande per ragioni di opportunità processuale, ma non può declinare la propria competenza sulla riconvenzionale se questa non eccede la sua competenza per materia e valore.
  • L'esigenza di economia processuale e di simultaneus processus prevale sulla frammentazione delle liti quando un'unica vicenda sostanziale può essere decisa unitariamente dal giudice della causa principale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniDivisione ereditariaTutela dei legittimari
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.