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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8120/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Un produttore di tabacco aveva convenuto in giudizio l’ente pubblico responsabile della gestione dei contributi comunitari, chiedendo 4.365 euro a titolo di risarcimento per il residuo premio relativo al tabacco raccolto nel 1994 e non ammesso al beneficio. Deduceva che l’ente aveva comunicato tardivamente i quantitativi massimi conferibili, inferiori a quelli degli anni precedenti, quando la produzione era già stata programmata. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 novembre 2016, aveva accolto l’appello dell’ente e rigettato la domanda, ritenendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dal luglio 1994, quando il produttore aveva ricevuto la comunicazione delle quote ridotte, e rilevando che la messa in mora era intervenuta per la prima volta nell’aprile-maggio 2000. Aveva inoltre escluso che la tardiva rideterminazione delle quote avesse leso un affidamento tutelabile, non sussistendo automatismo tra le quantità ammesse al premio nelle diverse annate. L’erede ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1173, 1218 e 2043 c.c., sostenendo che l’omessa o tardiva comunicazione delle quote dovute entro i termini previsti integrasse responsabilità da inadempimento di un’obbligazione da contatto sociale; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dal 15 agosto 1995, termine per il pagamento del premio, e non dal 31 marzo 1994, termine per l’invio tempestivo del certificato di coltivazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo è soggetto a prescrizione decennale, poiché tale obbligo è accessorio e strumentale all’adempimento dell’obbligazione legale di pagamento del premio comunitario. Il secondo motivo, relativo alla decorrenza della prescrizione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 del Regolamento CE n. 3477/1992

    in tema di contributi comunitari per la produzione di tabacco, il diritto del coltivatore al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento, da parte dell’AIMA, dell’obbligo, di cui all’art. 3 del Regolamento CE n. 3477 del 1992, di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo è soggetto a prescrizione decennale, atteso che detto obbligo è accessorio e strumentale all’adempimento di un’obbligazione, quale è quella di pagamento del premio comunitario in base all’attestato di quota rilasciato al coltivatore, avente fonte legale.

    L’obbligo di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo è accessorio e strumentale all’obbligazione legale di pagamento del premio; il diritto al risarcimento del danno derivante dal suo inadempimento è quindi soggetto a prescrizione decennale.

  • artt. 1173, 1218 e 2043 c.c.

    in tema di contributi comunitari per la produzione di tabacco, il diritto del coltivatore al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento, da parte dell’AIMA, dell’obbligo, di cui all’art. 3 del Regolamento CE n. 3477 del 1992, di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo è soggetto a prescrizione decennale, atteso che detto obbligo è accessorio e strumentale all’adempimento di un’obbligazione, quale è quella di pagamento del premio comunitario in base all’attestato di quota rilasciato al coltivatore, avente fonte legale.

    La Corte qualifica la pretesa risarcitoria come conseguenza dell’inadempimento di un obbligo accessorio a un’obbligazione di fonte legale, applicando il regime della responsabilità obbligatoria e non quello della responsabilità extracontrattuale.

  • art. 2935 c.c.

    Osserva il ricorrente che la prescrizione quinquennale non era decorsa al momento della costituzione in mora perchè il danno si era manifestato alla data del 15 agosto 1995, termine per il pagamento del premio, e non alla data del 31 marzo 1994, termine entro il quale provvedere al tempestivo invio del certificato di coltivazione.

    La questione della decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. era stata prospettata dal ricorrente, ma la Cassazione non l’ha decisa nel merito, avendola dichiarata assorbita in seguito all’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ai contributi comunitari per la produzione di tabacco, l’obbligo dell’ente di comunicare tempestivamente la quota ammessa al contributo è accessorio e strumentale all’obbligazione legale di pagamento del premio; il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di tale obbligo è soggetto a prescrizione decennale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimento
RamiObbligazioni
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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