Cassazione Civile, Sentenza n. 9953/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
AE impugnava la decisione della CTR sostenendo che la vendita a prezzo di costo fosse una condotta antieconomica e contestando la valutazione probatoria dei verificatori (prima doglianza). Inoltre censurava, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, la motivazione della CTR ritenuta apparente e contraddittoria rispetto alla ritenuta inammissibilità del motivo di appello relativo all'applicazione di una percentuale media di ricarico dell'8% sulle giacenze presumibilmente vendute (seconda doglianza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi del ricorso inammissibili. Sul primo profilo ha ritenuto che la CTR avesse compiutamente esaminato le prove e motivato logicamente che la vendita a prezzo di costo costituiva una prassi commerciale legittima dei concessionari, con plausibile giustificazione per l'ottimizzazione delle giacenze e con conoscenza del produttore; pertanto AE tentava una rivalutazione dei fatti non consentita in Cassazione. Sul secondo profilo ha ritenuto inammissibile la censura per due ragioni: (a) AE non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso non indicando e producendo il contenuto del ricorso di primo grado che avrebbe dovuto dimostrare la contestazione originaria sulla percentuale di ricarico; (b) ove la CTR abbia dichiarato inammissibile la questione e abbia comunque svolto argomentazioni sul merito 'ad abundantiam', l'impugnazione del merito è priva di interesse e, quindi, inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato per inammissibilità e prevale la tesi della resistente.
Norme richiamate
art. 85 TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
richiamato tra le norme contestate dall'Agenzia in relazione alla qualificazione fiscale dei fatti economici; la Corte non ha rilevato violazione normativa, ritenendo corretto l'accertamento di fatto svolto dal giudice di merito
artt. 5 e 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
citati dall'Agenzia come norme generali di ordine impositivo; la pronuncia ha ritenuto che le contestazioni dedotte non superassero il vaglio di merito già svolto dalla CTR
artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati in relazione a profili IVA collegati alle operazioni contestate; la Corte non ha riscontrato violazioni di corretta applicazione di tali norme, avendo la CTR motivato la legittimità della prassi commerciale
art. 2697 cod. civ.
norma sulla prova in tema di fatti giuridici; evocata dall'Agenzia ma la Corte ha dato rilievo alla valutazione di attendibilità compiuta dal giudice di merito
art. 2729 cod. civ.
richiamato in tema di presunzioni legali e onere della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente valutato le prove e le giustificazioni commerciali
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4
norma invocata per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure in quanto tendevano alla rinnovata valutazione del fatto (n.3) e perché mancava interesse o autosufficienza nella censura del merito (n.4)
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dall'Agenzia per contestare la motivazione della CTR; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile avendo la CTR correttamente deciso la questione di ammissibilità e le eventuali argomentazioni di merito svolte 'ad abundantiam' non costituivano oggetto utile di impugnazione
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (giurisprudenza)
Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022 e altre pronunce citate
la Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e, se necessario, produrre gli atti di primo grado necessari per dimostrare le censure; il mancato adempimento rende la censura inammissibile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che, di fatto, mirino a una rivalutazione di fatto compiuta dal giudice di merito: le questioni attinenti alla valutazione delle prove sono di competenza esclusiva del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un vizio di diritto o una manifesta illogicità non meramente ricognitiva
- In materia fiscale, la prova che una prassi commerciale (es. vendite a prezzo di costo) sia legittima può essere fondata su elementi quali la prassi commerciale consolidata, la conoscenza del produttore e meccanismi compensativi come premi legati alle vendite; se il giudice di merito motiva in tal senso, la valutazione è difficilmente ribaltabile in Cassazione
- Il ricorrente in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: indicare e, se necessario, allegare gli atti di primo grado che comprovino le censure. L'assenza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile
- Se il giudice di merito si dichiara incompetente o dichiara inammissibile una questione e, comunque, aggiunge considerazioni sul merito 'ad abundantiam', l'unica parte impugnabile è la statuizione pregiudiziale; un appello che richieda il sindacato del merito in tali condizioni è privo di interesse e inammissibile
- In casi simili, chi contesta accertamenti tributari basati su presunzioni o ricarichi deve documentare in primo grado l'eccezione e conservarne evidenza nel fascicolo, così da poterla efficacemente richiamare in grado di appello e, se necessario, in Cassazione
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