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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30062/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato l'incidente di esecuzione promosso per: (1) chiedere l'illegittimità della revoca dell'indulto riconosciuto in relazione a una pena derivante da sentenza della Corte di appello (si contestava che la sentenza indicata per la revoca fosse riferibile a fatto del 20/11/2003, quindi fuori dal quinquennio rilevante dalla legge n.241/2006); (2) chiedere l'annullamento del provvedimento di cumulo del 13/11/2022 perché in esso era indicata come da eseguire una sentenza ex art. 444 c.p.p. del G.U.P. di Ravenna (10/10/2011, definitiva 16/12/2011) che prevedeva sospensione condizionale della pena, sospensione non ancora revocata e per la quale era fissata udienza per la eventuale revoca il 16/10/2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha rilevato che la revoca dell'indulto è stata applicata correttamente in relazione a una sentenza di condanna della Corte d'appello di Trieste del 16/12/2019 (irrevocabile 2/1/2020) per fatti commessi nell'aprile-luglio 2010 e con pena di cinque anni, quindi nel quinquennio utile e con pena superiore ai due anni. L'apparente riferimento a una sentenza del 2003 nell'ordinanza impugnata è un errore materiale ma non incidente sulla legittimità della revoca. Sul secondo punto la Corte ha chiarito che, quando la revoca di un beneficio è prevista come obbligatoria e automatica, la pronuncia del giudice dell'esecuzione ha valore dichiarativo: il pubblico ministero può porre direttamente in esecuzione la pena non più coperta dal beneficio purché nel contempo chieda al giudice dell'esecuzione la declaratoria ex art. 674 c.p.p.; nel caso di specie il P.M. ha richiesto la revoca e l'udienza è stata fissata, per cui non sussiste motivo di illegittimità nel cumulo. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 31 luglio 2006, n.241 (indulto)

    L'indulto è revocabile se è commesso, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge (1/8/2006 - 1/8/2011), un delitto non colposo che comporti, in concreto, condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. La norma è stata interpretata ed applicata in relazione alla condanna intervenuta per fatti del 2010.

  • codice di procedura penale

    art. 444 c.p.p. (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti)

    Nel caso era contestata l'indicazione come 'da eseguire' di una sentenza ex art. 444 c.p.p. che aveva previsto la sospensione condizionale della pena: la decisione sulla eseguibilità richiede verifica della sussistenza o revoca della sospensione.

  • codice di procedura penale

    La declaratoria del giudice dell'esecuzione ha carattere ricognitivo quando la revoca del beneficio è automatica; il pubblico ministero può comunque eseguire la pena già scoperta dal beneficio purché chieda la declaratoria al giudice.

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione a seguito del rigetto del ricorso.

  • giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 1, n. 8670 del 17/02/2006, Urso, Rv. 233584

    Precedente che afferma il principio per cui, nelle ipotesi di revoca automatica di benefici, la pronuncia del giudice dell'esecuzione è dichiarativa e l'organo dell'esecuzione (P.M.) è legittimato a porre in esecuzione la pena già scoperta, previa richiesta di declaratoria.

Massime di principio

  • La revoca dell'indulto prevista dalla legge n.241/2006 è possibile solo per reati non colposi commessi nel quinquennio dall'entrata in vigore e se la condanna concreta è a pena detentiva non inferiore a due anni: verificare sempre data dei fatti e misura della pena.
  • Un riferimento materiale errato a una sentenza nei provvedimenti di cumulo non invalida automaticamente la revoca se esiste una sentenza correttamente riferibile ai requisiti normativi (data del fatto e misura della pena).
  • Quando la legge prevede la revoca obbligatoria o automatica di un beneficio, la pronuncia del giudice dell'esecuzione ha valore dichiarativo: il P.M. può procedere all'esecuzione della pena scoperta purché chieda la declaratoria al giudice dell'esecuzione.
  • La presenza di una sospensione condizionale della pena rende rilevante verificare se la sospensione sia stata revocata; tuttavia, l'operato del P.M. è lecito se fondato su una revoca di diritto già intervenuta o su una situazione in cui è stata chiesta formalmente la declaratoria con udienza fissata.
  • In situazioni analoghe è opportuno raccogliere e documentare con precisione le date dei fatti, le sentenze intervenute (con eventuali irrevocabilità) e le misure della pena, nonché verificare se la revoca del beneficio sia automatica o soggetta a valutazione discrezionale del giudice.

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