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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18442/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, dei reati fallimentari: bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (omessa richiesta di fallimento nonostante l'insolvenza nota dal 2011 e peggiorata dal 2009-2011), bancarotta documentale semplice per irregolare e incompleta tenuta delle scritture contabili (libro degli inventari non aggiornato dal 2010) e bancarotta fraudolenta per distrazione per il prelievo di euro 86.930,00 dal conto societario nel 2013. I ricorrenti deducevano illogicità della motivazione e travisamento della prova (in particolare valorizzazione del curatore), contestavano che alcune scritture indicate non fossero obbligatorie, negavano la destinazione illecita dei prelievi e disconoscevano il ruolo di "amministratore di fatto" attribuito a Arumahandi; chiedevano inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e dell'attenuante della particolare tenuità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato i rigorosi limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, l'istituto della "doppia conforme" e l'onere di autosufficienza del ricorso in cassazione (indicazione e allegazione puntuale degli atti ritenuti travisati). Ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione di merito sulla sussistenza dell'aggravamento del dissesto, sulla natura di reato di pericolo della bancarotta documentale (obbligo di tenuta del libro inventari ai sensi dell'art. 2214 c.c.) e sulla distrazione di somme non giustificate; ha escluso la speciale tenuità del danno rispetto alla distrazione di circa 87.000 euro e ha giudicato legittima la valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante, sulla base della discrezionalità motivata del giudice. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di somma dovuta.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (art. 216)

    Richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha applicato la norma per sanzionare la sottrazione di beni o somme per recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.

  • Legge fallimentare (art. 217, comma 1, n. 4)

    Richiamata per la fattispecie di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, quando la mancata richiesta di fallimento determina un deterioramento della situazione patrimoniale dell'impresa.

  • Legge fallimentare (art. 219)

    Richiamata sia per le aggravanti e le attenuanti specifiche previste dalla legge fallimentare sia per la disciplina della comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale operata dal giudice di merito.

  • Legge fallimentare (art. 224)

    Citata in riferimento alla disciplina sanzionatoria complessiva dei reati fallimentari collegati all'aggravamento del dissesto.

  • Legge fallimentare (art. 223)

    Collegata all'articolazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione; usata per qualificare penalmente la sottrazione di somme.

  • Codice civile (art. 2214)

    Richiamato per l'obbligo di tenuta del libro degli inventari; la mancata tenuta/aggiornamento è stata ritenuta integrativa del reato di bancarotta documentale semplice.

  • Codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. e))

    Applicato per delimitare il sindacato della Cassazione sulla motivazione della sentenza di merito: controllo limitato a vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o apparente motivazione, con onere di autosufficienza del ricorso.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Richiamato per la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme in favore della Corte in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Disposizioni attuative cod. proc. pen. (art. 173 disp. att.)

    Riferito ai limiti nella forma e nei contenuti dei motivi di ricorso e all'obbligo di enunciazione nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • Legge fallimentare (art. 219, comma 3)

    Citata in relazione alla speciale attenuante della tenuità del danno; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che valuta tale attenuante in rapporto all'entità della distrazione o al danno concreto derivante dall'omessa tenuta dei libri, non in rapporto al solo ammontare del passivo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulla valutazione della prova e sulla motivazione: deve emergere una manifesta illogicità o contraddittorietà per poter cassare; non è consentita una rivalutazione completa dei fatti.
  • In presenza di "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado della stessa sostanza), il ricorrente in cassazione ha l'onere stringente di indicare specificamente gli atti processuali che proverebbero il travisamento della prova e di allegarne il contenuto integrale quando si tratta di dichiarazioni.
  • La bancarotta documentale semplice è reato di pericolo/di condotta: la mancata tenuta o l'irregolarità del libro inventari (art. 2214 c.c.) è sanzionabile anche se non si dimostra un danno economico concreto ai creditori.
  • L'aggravamento del dissesto per bancarotta semplice si valuta sulla base del peggioramento complessivo della situazione economico-patrimoniale (non solo sull'aumento di singole poste passive) e richiede una valutazione globale e temporale della perdita di capacità produttiva o reddituale.
  • La speciale tenuità del danno si valuta in relazione all'entità patrimoniale sottratta o al danno concreto collegabile al singolo reato (es. importo distratto), non in rapporto esclusivo all'ammontare del passivo fallimentare.
  • L'attribuzione della qualità di amministratore di fatto si basa su elementi concreti e sintomatici (direttive, rapporti bancari, gestione dei rapporti con fornitori e dipendenti, trasferimenti di beni) ed è valutazione di merito difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Per proporre con successo censure in Cassazione il ricorrente deve essere puntuale e autosufficiente: fornire estratti parziali o generici delle prove non è sufficiente; occorre indicare e allegare i verbali o le dichiarazioni integrali rilevanti.

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