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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00205/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, già dipendente della Croce Rossa Italiana e poi dell'ente strumentale succeduto, aveva chiesto l'insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa per differenze retributive, assumendo di avere svolto di fatto mansioni di autista soccorritore riconducibili all'Area B, posizione B1, pur essendo formalmente inquadrato in Area A, posizione A2. Il credito era stato escluso e l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 e dell'art. 209, co. 2, l. fall. era stata rigettata dal Tribunale di Roma sulla base di una precedente sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla stabilizzazione del lavoratore nel livello A2; il Tribunale aveva ritenuto tale decisione preclusiva anche rispetto alla domanda di qualifica superiore, richiamando il principio del dedotto e deducibile. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 1, commi 519 e 558, L. 296/2006, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente attribuito efficacia di giudicato alla sentenza resa nel giudizio di stabilizzazione, mentre quella controversia riguardava soltanto il formale inquadramento e non il distinto diritto alle differenze retributive per mansioni superiori svolte in fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che il precedente giudizio verteva sul diritto alla stabilizzazione e al conseguente inquadramento formale, mentre la presente causa riguarda un diritto diverso, cioè il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. Ha quindi escluso che la sentenza precedente potesse spiegare efficacia preclusiva sulla domanda attuale, osservando che il principio del dedotto e deducibile opera rispetto alle allegazioni inerenti a una medesima pretesa, non quando si tratti di un diritto diverso. Il decreto del Tribunale di Roma è stato cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non può essere esteso oltre l'oggetto del precedente accertamento; non preclude la domanda relativa a un diritto diverso da quello già deciso.

  • art. 1, commi 519 e 558, L. 296/2006

    Norme richiamate dal ricorrente come base della stabilizzazione; nel testo non viene data un'interpretazione autonoma della Corte, se non il riferimento al diverso oggetto del precedente giudizio di stabilizzazione.

  • art. 99 l. fall.

    Norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo nel contesto della liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 209, co. 2, l. fall.

    Norma richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale.

  • art. 52, co. 1, d.lgs. 165/2001

    Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione del diritto a un superiore inquadramento.

  • art. 52, co. 5, d.lgs. 165/2001

    Il diverso diritto alle differenze retributive per mansioni superiori si colloca, in astratto, nella disciplina di questa disposizione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto alle questioni e alle allegazioni che attengono al medesimo diritto fatto valere in giudizio; non può estendersi a un diritto diverso, anche se collegato al medesimo rapporto di lavoro.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di mansioni superiori non determina, di per sé, il diritto al superiore inquadramento, ma può fondare una distinta pretesa retributiva, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
  • Una decisione resa su una domanda di stabilizzazione e di inquadramento formale non preclude automaticamente una successiva domanda di differenze retributive per mansioni superiori, perché i due petitum e le rispettive cause petendi sono diversi.
  • Il richiamo al principio del dedotto e deducibile è improprio quando la seconda controversia non costituisce sviluppo o integrazione della medesima pretesa, ma riguarda un autonomo diritto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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