Ordinanza n. 1543/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso ai documenti presentati dalla società cui era stata riconosciuta la legittimazione alla coltivazione del comparto, limitatamente al programma economico-finanziario triennale e all’attestazione del commercialista sulla capacità economico-finanziaria; nel medesimo giudizio è impugnato anche il decreto regionale che ha riconosciuto tale legittimazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 22 del 7 aprile 2026, conclusivo della procedura di cui all’avviso n. 31/2025 per la coltivazione del gesso nel comparto C08AV-01, con il quale la concorrente R.E.G. s.r.l. è stata ritenuta legittimata alla coltivazione in regime di autorizzazione per i terreni nella propria disponibilità e di concessione per la parte residua. La Regione aveva ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato il possesso di un titolo valido e opponibile a comprovare la disponibilità dei suoli e del sottosuolo ai sensi dell’art. 5, comma 2, l.r. 54/1985. I primi cinque motivi del ricorso deducono, in relazione al decreto, violazione del contraddittorio procedimentale, del dovere di soccorso istruttorio, della normativa di settore e dell’avviso pubblico, nonché eccesso di potere; tali censure non sono esaminate con questa ordinanza. Con i motivi dal sesto all’ottavo la ricorrente ha contestato il diniego parziale di accesso del 29 maggio 2026, deducendo violazione degli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013, eccesso di potere, violazione del contraddittorio e del giusto procedimento, sproporzione, insussistenza di informazioni economico-commerciali sensibili e violazione dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, oltre a un insufficiente bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza. Ha chiesto in particolare l’ostensione del programma economico-finanziario su base triennale e dell’attestazione del commercialista sulla capacità economico-finanziaria della concorrente. La Regione ha sostenuto che quei documenti rivelassero struttura economica, solvibilità e strategie imprenditoriali, con possibile pregiudizio competitivo.
La decisione
L’ordinanza definisce esclusivamente l’istanza di accesso, rinviando la domanda cautelare sul decreto impugnato all’udienza camerale dell’1 dicembre 2026; non decide i motivi di annullamento del decreto n. 22. Il Collegio esclude che l’istanza possa essere accolta come accesso civico generalizzato: la richiesta è diretta a soddisfare l’interesse individuale della concorrente a verificare e dedurre ulteriori vizi del provvedimento, e non risulta esclusivamente strumentale a un interesse pubblico generale. Accoglie invece la domanda come accesso difensivo. Ritiene dimostrati necessità, pertinenza, corrispondenza e collegamento dei documenti con l’interesse legittimo fatto valere contro l’attribuzione della legittimazione alla coltivazione. Il programma triennale e l’attestazione sulla capacità finanziaria erano richiesti dall’avviso e dalle norme tecniche regionali per comprovare requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività estrattiva; la concorrente deve quindi poterli conoscere per contestare l’eventuale carenza di tali requisiti in capo all’operatore ammesso. La Regione non ha specificato quali segreti commerciali o industriali sarebbero concretamente pregiudicati, essendosi limitata a un richiamo apodittico, e il Collegio ha inoltre rilevato la difficoltà di ravvisare veri segreti commerciali in documenti di quel contenuto e riferiti alla coltivazione di una cava. Il diniego parziale è annullato e alla Regione è ordinata l’esibizione dei due documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Le spese sull’accesso sono riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Tanto premesso, la presente ordinanza è volta alla definizione dell’istanza presentata dalla società ricorrente in materia di accesso ai sensi del comma 2 dell’art. 116 c.p.a., fermo restando che la domanda cautelare, vista la richiesta della ricorrente, sarà decisa all’esito di nuova udienza camerale (fissata come da dispositivo).
La domanda di accesso connessa al ricorso è definita con il rito previsto dall’art. 116, comma 2, c.p.a.; la trattazione della domanda cautelare relativa all’atto principale resta distinta e viene rinviata.
art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013
Orbene, applicando i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza al caso di specie, l’esclusiva rispondenza della richiesta di accesso della società ricorrente ad un interesse di tipo egoistico e ad un bisogno conoscitivo privato, nell’ottica di consentirgli di verificare la sussistenza di ulteriori vizi di legittimità del provvedimento impugnato (rispetto a quelli già prospettati con il ricorso), rende tale richiesta inammissibile come istanza di accesso civico.
L’accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per soddisfare un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, come quello diretto a individuare ulteriori censure da proporre contro un provvedimento; occorre che la richiesta sia chiaramente ed esclusivamente funzionale a un interesse generale.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Nel caso di specie questo Collegio ritiene che parte ricorrente abbia dimostrato la necessità della conoscenza dei documenti sopraindicati ai fini della tutela delle proprie ragioni.
Nell’accesso documentale difensivo occorre un interesse qualificato, diretto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; nel caso concreto il Collegio ha riconosciuto la necessità della documentazione per tutelare l’interesse legittimo della concorrente nella procedura estrattiva.
In sintesi, ai fini dell’accoglimento del ricorso proposto in materia di accesso difensivo è necessario che il giudice amministrativo accerti la sussistenza dei seguenti presupposti: la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza.
L’accesso difensivo richiede la necessità del documento per la tutela della situazione giuridica, nonché la corrispondenza e il collegamento tra tale situazione e la documentazione; per dati sensibili o giudiziari è richiesta la stretta indispensabilità.
art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013
del resto, né nel provvedimento impugnato, né nelle difese della Regione viene in alcun modo spiegato e specificato quali segreti commerciali e industriali della controinteressata verrebbero ad essere pregiudicati in ragione dell’accesso della ricorrente ai suddetti documenti, non potendo risolversi il richiamo a tali segreti in una motivazione del tutto apodittica;
La tutela degli interessi economici e commerciali non giustifica un diniego basato su un richiamo generico alla riservatezza: l’amministrazione deve indicare concretamente quali segreti commerciali o industriali sarebbero pregiudicati dall’ostensione.
Massime di principio
- L’accesso civico generalizzato non è uno strumento residuale per soddisfare esigenze conoscitive individuali o per acquisire elementi utili a formulare ulteriori censure giudiziali: la richiesta va respinta quando non risulti chiaramente ed esclusivamente funzionale a un interesse generale della collettività.
- L’accesso difensivo richiede che il richiedente dimostri la necessità del documento per la tutela della situazione giuridica fatta valere, nonché la corrispondenza e il collegamento tra tale situazione e la documentazione richiesta; per dati sensibili o giudiziari è necessaria la stretta indispensabilità.
- Nelle procedure comparative, il partecipante che intenda contestare il possesso da parte di un concorrente di requisiti economico-finanziari prescritti per l’ammissione o per l’esercizio dell’attività ha diritto di accedere ai documenti specificamente richiesti per dimostrare quei requisiti, quando siano pertinenti alla tutela della sua posizione.
- Il diniego di accesso fondato sulla tutela di segreti commerciali o industriali deve identificare in modo concreto il pregiudizio che l’ostensione arrecherebbe; un richiamo generico e apodittico alla riservatezza economico-commerciale non è sufficiente.
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