Cassazione Civile, Ordinanza n. 20931/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un consulente del lavoro aveva chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali rese a favore dell'ingiunto. Quest'ultimo si era opposto al decreto e, nello stesso giudizio, aveva proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per euro 25.582,68. Il Giudice di Pace, separando le due cause, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore sulla riconvenzionale, rimettendo la causa al Tribunale di Salerno, e aveva sospeso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per asserita pregiudizialità della causa riconvenzionale. Il ricorrente ha chiesto regolamento di competenza contestando proprio la sussistenza del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due giudizi e, quindi, la legittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto insussistente la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali e la causa riconvenzionale di responsabilità/risarcimento da riassumere davanti al Tribunale, osservando anche che la sospensione era stata disposta prima della riassunzione della causa dinanzi al giudice ritenuto competente, con difetto quindi della contestuale pendenza dei due giudizi. Ha ordinato la prosecuzione del giudizio e ha rimesso al definitivo la regolazione delle spese. Ha inoltre escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
sospensione necessaria del giudizio
La sospensione necessaria opera solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non meramente logico; richiede un rapporto di dipendenza tale da giustificare l'uniformità dei giudicati.
art. 380-ter c.p.c.
visto l'art. 380-ter c.p.c.
Norma richiamata per il procedimento camerale in sede di regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
insussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di accoglimento del ricorso, la Corte dà atto che non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una questione pregiudiziale in senso tecnico, cioè una decisione destinata a fare stato con efficacia di giudicato in altro processo; non basta un nesso di mera pregiudizialità logica.
- Non è legittima la sospensione del processo quando il giudizio asseritamente pregiudicante non sia ancora pendente in modo contestuale al giudizio sospeso, mancando un requisito essenziale della disciplina applicabile.
- Nel regolamento di competenza, la Corte può rimuovere l'ordinanza che abbia impropriamente sospeso il giudizio e disporre la prosecuzione del processo, rinviando al definitivo la liquidazione delle spese.
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