Sentenza del 06/02/2020 n. 375 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - frode - inesistenza soggettiva - prova mediante presunzioni semplici - è possibile - adeguatezza - è necessaria. IVA - inversione contabile - reverse charge - applicazione - rottami - consegue - laminati metallici - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008 relativi a maggiori imponibili IRES/IVA e disconoscimento della detrazione IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti (fatture da società interposte I.&C. e S.&T.I.), contestazione di deducibilità di costi (consulenze, provvigioni, costi riferiti a L. S.p.A.), richiesta di applicazione della presunzione di cessione per differenze di rimanenze, e contestazione dell'applicabilità del regime di reverse charge per materiale qualificato dall'ufficio come rottami (in realtà secondo il contribuente laminati). Inoltre contestazione della deducibilità di perdite su cambi e contratti derivati.
La decisione
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate è stato in gran parte accolto: la Commissione ha ritenuto corretta l'applicazione del raddoppio dei termini (la denuncia presentata nel 2013 rendeva tempestiva la notifica) e ha dichiarato la soggettiva fittizietà di alcune operazioni fiscali documentate da I.&C. e S.&T.I., con conseguente disconoscimento della detrazione IVA indebitamente operata e dell'indeducibilità di specifici costi (in particolare i 6.000 euro per presunte prestazioni non provate, le provvigioni per 29.153,72 euro e i ricavi non contabilizzati per 16.406,31 euro). È stato inoltre ritenuto che il materiale venduto fosse laminati e non rottami, quindi il regime di reverse charge non si applicava con conseguente indetraibilità IVA per l'importo contestato (circa 268.925,56 euro). Sono state invece ritenute deducibili le perdite su cambi e derivati (123.577,67 euro per il 2007 e 18.223,73 euro per il 2008). L'appello incidentale del contribuente è stato respinto. Spese compensate in parte.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 43
Disciplina dei termini di decadenza per l'accertamento e raddoppio dei termini in caso di obbligo di denuncia per reati tributari
Il raddoppio dei termini trova applicazione quando è stata presentata la denuncia prevista; la presentazione della denuncia è condizione sufficiente per il raddoppio; va considerata la disciplina transitoria delle modifiche legislative (d.lgs. 128/2015, l. 208/2015) per gli atti notificati in periodi antecedenti
D.L. n. 4/2006 (conv. L. 248/2006), art. 37 comma 24
Introduzione del raddoppio dei termini per reati tributari
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento nei casi con obbligo di denuncia penale; la giurisprudenza ha confermato la legittimità costituzionale
Legge 128/2015 art. 2
Disciplina transitoria sul raddoppio che limita l'operatività del raddoppio se la denuncia è presentata oltre i termini ordinari
Va interpretata insieme alle successive modifiche; per atti notificati prima di una certa data opera clausola di salvaguardia
Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1 c. 130-131
Nuova disciplina dei termini di decadenza (estensione quintennale e settennale per omesse o nulle dichiarazioni)
Ha rimodulato i termini ma ha anche sollevato questioni di diritto intertemporale; la giurisprudenza ha chiarito i rapporti tra i regimi transitori
DPR 633/1972 art. 74
Regime dell'inversione contabile (reverse charge) per specifiche cessioni di beni
Il reverse charge si applica ai rottami ferrosi ma non ai laminati di acciaio; la qualificazione merceologica è determinante per l'applicazione del meccanismo
DPR 441/1997 art. 1 commi 1-2
Presunzione di cessione per beni acquistati/importati/produzione che non si trovano nei luoghi dell'impresa
Si tratta di una presunzione mista: sussiste presunzione relativa di cessione superabile solo con le prove tassativamente indicate (impiego, perdita, consegna a terzi con forma documentale prevista)
Giurisprudenza (Cass. Sez. Trib., 5.12.2014 n. 25778)
Principio sulla prova dell'Amministrazione in tema di IVA e frode carosello
L'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza soggettiva anche mediante presunzioni semplici purché adeguate; nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti il contribuente doveva sapere o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, della frode
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può provare l'inesistenza soggettiva di operazioni IVA anche con presunzioni semplici, purché siano adeguate, attendibili e fondate su elementi concreti (es. rapporti economici anomali, dipendenza societaria, assenza di autonomia operativa).
- La corretta applicazione del raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla presenza della denuncia; la presentazione della denuncia, se tempestiva rispetto alle norme transitorie applicabili, autorizza il raddoppio e quindi estende i termini di notifica degli avvisi.
- La qualificazione merceologica è decisiva per l'applicazione del reverse charge: rottami ferrosi rientrano nel meccanismo mentre i laminati di acciaio no; la documentazione contabile (codici conto, documenti di carico/scarico, prezzi praticati) è fondamentale per la riclassificazione.
- La presunzione di cessione prevista dal DPR 441/1997 è presunzione mista: può essere superata solo con le prove specifiche indicate dalla norma (es. prova che i beni sono stati impiegati, distrutti, affidati a terzi con titolo non traslativo), non con qualsiasi prova generica.
- Per la deducibilità dei costi è necessario provare l'effettività e l'inerenza: prestazioni non documentate o dichiarate solo oralmente sono a rischio; provvigioni o pagamenti verso soggetti interposti possono essere disconosciuti se le operazioni sono ritenute fittizie.
- Le perdite derivanti da contratti di cambio o derivati possono essere deducibili se esistono i contratti documentali e la finalità è di copertura di rischi inerenti all'attività d'impresa (valutazione ex ante della funzione di copertura).
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