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Sentenza

Sentenza n. 4924/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202214704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e del beneficio dell’equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi del militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, aveva escluso che la patologia tumorale sofferta dal militare, successivamente deceduto, fosse dipendente da causa di servizio e aveva negato il correlato equo indennizzo. L’unico motivo di ricorso deduceva plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione. La ricorrente sosteneva che il militare aveva prestato servizio in plurime missioni internazionali in Kosovo, Iraq e Afghanistan, territori caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o comunque da ambienti nocivi, e che aveva successivamente sviluppato una patologia tumorale riconducibile al rischio professionale tipizzato dalla normativa. Il Comitato aveva invece fondato il diniego su richiami generici a studi riguardanti l’incidenza delle neoplasie nel personale militare e il livello di esposizione all’uranio impoverito ritenuto necessario per configurare un rischio sanitario, senza esaminare puntualmente la situazione individuale del militare né indicare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il TAR ha qualificato il giudizio del Comitato di Verifica come espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito ma sottoposta al controllo giurisdizionale per assenza o insufficienza della motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze rilevanti. Richiamando i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2025, il Collegio ha ritenuto sufficiente, per il militare, dimostrare lo svolgimento di attività di servizio legislativamente tipizzate, quali le missioni internazionali in teatri con presenza di uranio impoverito o metalli pesanti, e la successiva insorgenza di una patologia tumorale la cui possibile associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi non sia esclusa dalla letteratura scientifica. In tale situazione grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Nel caso concreto, la parte ricorrente aveva fornito elementi concreti circa le missioni svolte e la patologia insorta, mentre l’Amministrazione non aveva indicato fattori causali alternativi specifici, limitandosi a richiami generici a studi scientifici. Il Comitato dovrà quindi riesaminare una volta per tutte l’istanza, esaurendo lo spazio tecnico-discrezionale residuo e attenendosi ai principi indicati nella sentenza. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    La disposizione, insieme alla disciplina regolamentare di attuazione, è interpretata nel senso di tipizzare specifici rischi professionali connessi a determinate attività di servizio, tra cui le missioni internazionali, rilevanti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte dopo missioni internazionali in teatri caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o metalli pesanti, il militare deve dimostrare lo svolgimento di un’attività di servizio legislativamente tipizzata e la successiva insorgenza di una patologia tumorale per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un’associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi presenti nel teatro operativo.
  • Una volta assolto tale onere probatorio iniziale, spetta all’Amministrazione dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia; non è sufficiente fondare il diniego su richiami generici a studi sull’incidenza delle neoplasie nel personale militare o sui livelli astratti di esposizione necessari a configurare un rischio sanitario.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, ma è illegittimo quando risulti privo di motivazione concreta, manifestamente irragionevole nella valutazione dei fatti o non consideri circostanze individuali idonee a incidere sulla conclusione.
  • Il parere del Comitato e il conseguente provvedimento ministeriale di diniego sono affetti da difetto di istruttoria e carenza di motivazione quando non correlano gli studi scientifici richiamati alla specifica storia di servizio, ai teatri operativi frequentati e alla patologia concretamente insorta.
  • In caso di annullamento del diniego, il Comitato deve riesaminare l’istanza una volta per tutte, esaurendo lo spazio tecnico-discrezionale residuo e conformandosi ai principi stabiliti dal giudice, senza limitarsi a reiterare la precedente valutazione generica.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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