Cassazione Civile, Ordinanza n. 22184/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
Un candidato aveva impugnato davanti al giudice amministrativo la graduatoria di una selezione, bandita nell’ambito di una convenzione tra un ministero e una società in house, per il conferimento di un incarico di "esperto tematico senior" a supporto di interventi in aree portuali e waterfront urbani. Il ricorrente contestava sia il punteggio attribuito al concorrente risultato selezionato sia la mancata esclusione di quest’ultimo per asserita carenza di un requisito professionale essenziale. Sosteneva che la controversia dovesse restare devoluta al giudice amministrativo perché la procedura era stata svolta tramite avviso pubblico e perché la società era interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi equiparabile a una pubblica amministrazione. Chiedeva pertanto il regolamento preventivo di giurisdizione per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la società coinvolta, pur qualificabile come società in house e pur svolgendo attività strumentali per amministrazioni pubbliche, resta un soggetto di diritto privato e non rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La procedura di selezione per il conferimento dell’incarico esterno non integra una procedura concorsuale per l’assunzione di dipendenti di una pubblica amministrazione, sicché non opera l’eccezione di giurisdizione amministrativa di cui all’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato quindi rigettato e la giurisdizione del giudice ordinario affermata.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
richiamato come base del regolamento preventivo di giurisdizione
art. 367 c.p.c.
usato per la sospensione del giudizio in pendenza del regolamento, ove la questione non sia manifestamente inammissibile o infondata
art. 79 c.p.a.
richiamato per la sospensione del giudizio amministrativo
art. 10 c.p.a.
evocato dalla parte e dal TAR, ma ritenuto non sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
il comma 1 devolve al giudice ordinario le controversie di lavoro alle dipendenze delle PA; il comma 4 mantiene al giudice amministrativo solo le controversie sulle procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
delimita il novero delle pubbliche amministrazioni; la società in house non vi rientra
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 104/2010
non amplia la giurisdizione amministrativa in modo da ricomprendere selezioni di società di diritto privato
art. 18, comma 2, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
imposta criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento nelle società a partecipazione pubblica, ma senza attribuire giurisdizione amministrativa
art. 19 d.lgs. n. 175/2016
stabilisce che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le norme del lavoro privato, salvo diversa previsione
Massime di principio
- Nelle società in house o a controllo pubblico, la scelta del modello societario privatistico comporta, di regola, l’applicazione della disciplina privatistica dei rapporti di lavoro e il radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa resta eccezionale in materia di lavoro e richiede una specifica base normativa; non basta che la procedura di selezione sia formalmente aperta o avvenga mediante avviso pubblico.
- Il fatto che una società sia interamente partecipata da un ministero o svolga funzioni strumentali per la pubblica amministrazione non la trasforma, ai fini del riparto di giurisdizione, in una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.
- Le norme che impongono criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità nel reclutamento delle società pubbliche incidono sul piano sostanziale dell’azione dell’ente, ma non determinano di per sé una deroga al riparto di giurisdizione previsto per le controversie di lavoro.
- Per attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa è necessario che la lite riguardi una vera procedura concorsuale per l’assunzione di dipendenti di una pubblica amministrazione, non il conferimento di incarichi o collaborazioni da parte di un soggetto di diritto privato.
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