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Ordinanza

Ordinanza n. 114/2026 - Bari, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla ordinanza rep. n. 2800 del 18.11.2022 con la quale la Corte di Appello di Bari ha condannato l’ente debitore a versare alla Ragioneria Territoriale dello Stato, detratto quanto eventualmente già versato, l’indennità di esproprio determinata nella misura di euro 325.437,00 con interessi legali dal 19.2.2021 fino all’effettivo versamento.

Giustizia amministrativa202501024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte di Appello di Bari relativa al pagamento dell'indennità di esproprio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza della Corte di Appello di Bari, che aveva condannato l'ente debitore a versare alla Ragioneria Territoriale dello Stato, detratto quanto eventualmente già corrisposto, l'indennità di esproprio di euro 325.437,00, oltre interessi legali dal 19 febbraio 2021 fino all'effettivo pagamento. Il Comune di Foggia si è costituito rappresentando che il Consiglio comunale, con deliberazione del 18 dicembre 2025, aveva riconosciuto il debito fuori bilancio e che il competente ufficio aveva adottato la determinazione n. 2/2026, impegnando le somme dovute alla società a titolo di indennità di esproprio e accessori.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ritenendo che l'esecuzione del provvedimento del giudice ordinario fosse in itinere. Per favorire la pronta definizione del giudizio, ha disposto il rinvio della trattazione alla camera di consiglio del 17 giugno 2026 e ha assegnato, in sostanza, un adempimento istruttorio consistente nel deposito del mandato di pagamento o di accredito delle somme dovute alla parte ricorrente presso la Cassa Depositi e Prestiti. La pronuncia non contiene una decisione definitiva sull'avvenuta ottemperanza né una regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra di avere avviato concrete attività finalizzate all'esecuzione del titolo giudiziale, il giudice può rinviare la trattazione e richiedere la documentazione comprovante il pagamento, senza definire immediatamente il giudizio.
  • La mera approvazione del debito fuori bilancio e l'impegno contabile delle somme dovute costituiscono attività esecutive in itinere, ma non dimostrano di per sé l'integrale esecuzione del giudicato; a tal fine può essere richiesta l'esibizione del mandato di pagamento o dell'effettivo accredito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIndennizzo da revoca e da atto lecito
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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