Sentenza del 22/03/2018 n. 1824 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mero rinvio per relationem agli atti di primo grado - Inammissibilità dell'appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnazione è stata dichiarata inammissibile, poiché il mero rinvio agli atti del primo grado e la richiesta di esaminare una perizia non soddisfano l’obbligo di specificità dei motivi d’appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello si limitava a rinviare per relationem al ricorso introduttivo di primo grado e a chiedere l’esame di una perizia, senza formulare specifici motivi di gravame. Secondo il principio applicato, l’atto d’appello deve indicare in modo chiaro e inequivoco le censure rivolte alla sentenza impugnata, sia riguardo alla ricostruzione dei fatti sia riguardo alla valutazione giuridica, precisando gli argomenti contrapposti a quelli del primo giudice.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 546/1992
L’appello tributario deve contenere l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione; non è sufficiente riproporre genericamente le argomentazioni svolte in primo grado.
Art. 342 c.p.c.
L’atto d’appello deve individuare con chiarezza le parti della decisione contestate e le ragioni specifiche della critica, indicando gli argomenti contrapposti alla motivazione del primo giudice.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27199/2017
Ha chiarito che i motivi d’appello devono essere specifici e riferiti alla sentenza impugnata, con una critica concreta alla ricostruzione dei fatti o all’applicazione del diritto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’appello non può consistere nella semplice riproposizione del ricorso introduttivo o nel rinvio agli atti del primo grado.
- È necessario contestare specificamente la motivazione della sentenza, indicando quali fatti sono stati ricostruiti erroneamente e quali norme sono state applicate in modo scorretto.
- La mera richiesta di valutare una perizia o altra documentazione non sostituisce l’indicazione dei motivi di gravame.
- Per evitare l’inammissibilità, ogni censura deve essere collegata a uno specifico punto della sentenza e accompagnata dagli argomenti giuridici e fattuali contrari.
- Il principio vale anche quando le ragioni difensive siano già state esposte in primo grado: devono essere riformulate nell’appello in modo critico e riferito alla decisione impugnata.
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